La fattura preceduta da scontrino nell’era digitale

Quando il cliente mi chiede al banco la fattura sono abituato a emettere anche lo scontrino – allegandolo alla fattura stessa – salvo poi annotare sul registro di prima nota dei corrispettivi gli estremi della fattura. Vorrei però sapere se con l’avvento della fattura elettronica questa prassi è ancora corretta e, soprattutto, se la fattura deve essere emessa in formato elettronico, visto che l’operazione è comunque certificata dallo scontrino.

 

L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha modificato le regole sostanziali in materia di Iva che ben conoscete, e quindi neppure quelle relative all’obbligo generale (per il dettagliante) di emissione della fattura [elettronica o cartacea che sia], fatto salvo naturalmente quanto necessario per adattare gli adempimenti al nuovo formato (elettronico) della fattura.

Conseguentemente, anche dal 1° gennaio 2019 per i commercianti al minuto – e quindi anche per le farmacie – l’emissione della fattura continua a non essere obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22 D.P.R. 633/72); e inoltre, se viene emessa fattura, continua ovviamente a non essere obbligatorio emettere lo scontrino fiscale dato che, per l’appunto, l’operazione è già documentata dalla fattura (Cir. Minfinanze n. 97/1997).

Senonché, come rileva anche il quesito, varie ragioni tecniche e pratiche [l’utilità di poter avere a fine giornata uno scontrino di chiusura giornaliero che riporti l’esatto totale dell’incassato; la necessità imposta da alcuni gestionali di emettere lo scontrino fiscale per inserire i dati dell’operazione nel flusso da inviare al sistema TS; ecc.] potrebbero nondimeno consigliare, e quasi “imporre”, la contestuale emissione dello scontrino fiscale, anche se in tal caso, come sapete, bisognerà avere cura di “scorporare” dal totale giornaliero i corrispettivi certificati da fattura [proprio a questo, del resto, serve l’annotazione sul registro di prima nota dei corrispettivi del numero e della data della fattura] anche per evitare evidentemente la duplicazione dell’imposta.

Premesso questo, deve però essere ben chiaro che dal 1° gennaio di quest’anno anche le fatture (eventualmente) precedute da scontrino devono essere emesse in formato elettronico, ma (attenzione!) questo soltanto come regola generale, perché per l’intero 2019 – è sicuramente noto a tutti – le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di comunicazioni al sistema TS devono conservare il formato analogico/cartaceo e dunque l’obbligo di emettere la fattura elettronica ad un “privato” riguarderà, almeno per quest’anno, soltanto cessioni di beni/prestazioni di servizi diversi.

Ora, visto che può capitare che un cliente [ed anche qui per le più varie ragioni: si pensi alla necessità per una persona separata/divorziata di documentare una spesa sostenuta a favore di un figlio affidato anche se non fiscalmente detraibile] richieda la fattura anche per operazioni “fuori tracciato sistema TS”, ricordiamo che – oltre allo scontrino – dovrà essere rilasciata anche la copia di cortesia analogica/cartacea, a meno che il cliente non vi rinunci.

Quanto infine alla compilazione del documento elettronico – come avvertono le stesse FAQ dell’Agenzia delle Entrate – è necessario aver cura di riportare gli estremi identificativi dello scontrino nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, indicando:

 nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO”;
 nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino;
 nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino;
 nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Come vedete, una volta tanto non è lecito nutrire dubbi di alcun genere.
(franco lucidi)

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