
La giurisprudenza (amministrativa e non) più recente
Anticipando anche in questa occasione la rubrica “Normativa, giurisprudenza & prassi (in pillole)” del n. 704 di Piazza Pitagora, in corso di pubblicazione e trasmissione, diamo conto di alcune decisioni recenti di maggior rilievo, che si aggiungono a quelle commentate via via nel corso di questo periodo e alle altre che troverete “in pillole” nel detto numero del Notiziario.
Legittimo l’accertamento analitico-contabile basato su documentazione rinvenuta presso terzi
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 16/11/2018, n. 29546
I Supremi giudici ritengono legittimo l’accertamento di maggiori ricavi di vendita, emesso ai sensi dell’art. 39 1° comma lett. c) del D.P.R. 600/73, qualora i funzionari del Fisco rinvengano/abbiano rinvenuto documenti extracontabili [come gli “appunti personali ed informazioni dell’imprenditore…”] – tali da provare la presenza di ricavi non dichiarati e naturalmente con i necessari requisiti di “presunzione semplice” – non presso la sede dell’azienda sottoposta a controllo, ma presso i propri clienti.
Si tratta del resto di una fattispecie tutt’altro che infrequente e questo è dunque un precedente – anche se non il primo – da tenere nella dovuta considerazione.
(mauro giovannini)
La seconda sede di Acquasparta rimane nella p.o.
Consiglio di Stato – sent. 13/12/2018, n. 7033
È una questione che va per le lunghe da tempo: si tratta della seconda sede della p.o. del comune di Acquasparta, istituita a seguito della revisione straordinaria del 2012, che nelle more del concorso straordinario è diventata soprannumeraria.
Qui il Supremo Consesso respinge l’appello [il titolare dell’altra farmacia, cioè l’appellante, assumeva naturalmente l’obbligo di sopprimere la sede] e, ricordando che “i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati” al momento della revisione straordinaria, chiarisce che l’approvazione da parte della Regione Umbria della graduatoria definitiva ha perfezionato per i vincitori “un affidamento nell’assegnazione della sede” che rappresenta dunque uno “spartiacque” tra la necessità di salvaguardare gli esiti della procedura concorsuale e quella di verificare costantemente la conformità del numero delle sedi in p.o. rispetto all’applicazione del quorum 1:3300.
Quindi, anche se una delle farmacie, a seguito di questa verifica, si rivelasse soprannumeraria, ciò nondimeno – essendo ormai anch’essa destinata ad essere assegnata all’esito del concorso straordinario – non può essere soppressa, fermo in ogni caso che [anche indipendentemente dall’ambito dei concorsi, ordinari e straordinari] l’espunzione di una sede dalla p.o. non segue obbligatoriamente la verificata sua soprannumerarietà, ma è frutto di un’attività discrezionale del Comune [competente appunto alla revisione della p.o.] e che è finalizzata a garantire “un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale”.
A parte forse la novità che vediamo nella seconda parte del capoverso precedente, il CdS ribadisce anche in questa decisione i punti di arresto già raggiunti da un paio di anni sul tema di fondo della sopprimibilità di una farmacia diventata soprannumeraria.
(alessia perrotta)
E-commerce: valido l’accertamento basato su informazioni fornite da Ebay
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 18/10/2018, n. 26107
I Supremi giudici hanno stabilito che è legittimo l’accertamento nei confronti dell’impresa che abbia effettuato operazioni di e-commerce – e non sono poche le farmacie che hanno esteso la loro attività anche in questo settore – senza tenerne traccia nei registri contabili obbligatori.
Fatali sono stati i controlli incrociati – operati nella specie dalle Fiamme Gialle – con le operazioni di commercio elettronico trasmesse dalla piattaforma Ebay [la quale ha meritoriamente eliminato in questi giorni dal suo sito le attività di vendita illegali di farmaci senza ricetta preannunciando inoltre l’inserimento di un filtro che permetta di bloccare sull’uscio ogni futura vendita illegale].
(mauro giovannini)
Ancora un’ordinanza del CdS contro la “doppia assegnazione”
Consiglio di Stato – ord. 23/11/2018, n. 5654
Ancora un provvedimento del CdS (il terzo, come vedremo presto rivisitando interamente questo tema) molto dubbioso circa la legittimità dell’assegnazione a favore di uno stesso farmacista [individualmente e/o in associazione con altri farmacisti] di due sedi farmaceutiche, una a seguito di un concorso straordinario, l’altra a seguito di un altro concorso anch’esso straordinario.
Qui il Comune di Aprilia aveva annullato d’ufficio l’autorizzazione rilasciata a nome e favore della società costituita tra i covincitori, perché – a un’altra società sempre tra loro formata – era stata precedentemente riconosciuta la titolarità anche di un esercizio conseguito in un altro concorso straordinario: contro il provvedimento comunale di annullamento era stato proposto ricorso al Tar Lazio, Sez. Latina, che ne aveva negato la sospensione (ord. n. 179/2018), ora dunque negata anche dal CdS.
C’era però stato in precedenza, qualcuno lo ricorderà, un altro caso di annullamento d’ufficio balzato agli onori della cronaca, e si tratta di quello disposto dal Comune di Roma che però aveva annullato d’ufficio l’autorizzazione all’esercizio della farmacia rilasciata (secondo le belle abitudini capitoline) pro quota ai covincitori, e non alla società come tale: in quest’occasione, diversamente dall’altra esaminata un attimo fa, l’annullamento era stato motivato con la conservazione da parte di uno di loro – nonostante la costituzione con gli altri di una “semplice” società di gestione – della cattedra universitaria; e anche in questo caso ricorso al Tar Lazio e diniego della sospensiva con ord. n. 5488/2018, invece accordata dal CdS con l’ordinanza citata nel titolo.
Dunque, due provvedimenti di annullamento d’ufficio, due ricorsi al Tar, due dinieghi di sospensione in primo grado, ma esito diverso in sede cautelare al CdS: nel fatto cioè del “professore universitario” – come abbiamo visto nella Sediva News del 23/10/2018 – il Supremo Consesso accoglie l’istanza (ord. 5105/2018), riforma l’ordinanza del Tar, sospende il provvedimento di annullamento e sollecita i giudici laziali a una pronta decisione di merito.
Ben diversamente, nel fatto dei “duplici assegnatari” – come ricordato all’inizio – il CdS rigetta l’istanza cautelare anche in sede di appello.
Sono del resto due vicende solo in apparenza pienamente sovrapponibili, perché si tratta bensì di due annullamenti d’ufficio ma disposti per ragioni evidentemente dissimili; e anzi, proprio la diversità tra le due decisioni cautelari può far pensare che, quanto ai “duplici assegnatari”, l’ordinanza di rigetto sia senz’altro dipesa dallo scarso appeal che la “doppia assegnazione” esercita sul CdS e che, quanto invece alla conferma temporanea del professore universitario tra i “contitolari” e tra i “soci”, l’ordinanza di accoglimento possa magari spiegarsi – chissà – anche con le perplessità che il CdS in sede giurisdizionale può nutrire circa il quadro delle incompatibilità come è stato delineato nel parere del 3 gennaio c.a. dalla Commissione Speciale.
(gustavo bacigalupo)