La responsabilità del farmacista nel sistema farmacia. la figura del direttore di farmacia dopo la legge 124/17

Sono i titoli di due dei numerosi incontri tenuti all’interno di “FarmacistaPiù”, Convegno organizzato [da Fofi, Utifar e Fondazione Cannavò, con la partecipazione di Federfarma] presso l’Auditorium di Roma nei giorni 12 e 13 ottobre e che ha riscosso un meritato successo.

Si tratta dei due incontri ai quali abbiamo avuto occasione di assistere e su cui vogliamo quindi riferire brevemente.
Il primo, “LA RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA NEL SISTEMA FARMACIA” [questo è anche il titolo del libro edito da Edra, che per la verità ogni farmacista dovrebbe leggere], ha permesso a Bruno Nicoloso e Laura Giordani – due degli autori: il terzo è Michele Iommi – di soffermarsi su alcuni degli aspetti da loro affrontati con quegli approfondimenti che la presentazione ufficiale del testo [Nobile Collegio – Roma – 12 settembre 2018] non aveva potuto evidentemente consentire.
Già nel titolo il tema si presentava ampio quanto ambizioso, ma gli autori sono riusciti in questo loro lavoro, nella “qualità” come nella “quantità”, a onorare pienamente l’impegno, per poi evidenziarne comunque i momenti salienti in questo incontro all’interno di “FarmacistaPiù”, moderato egregiamente da Andrea Cicconetti.
In particolare, l’Avv. Nicoloso, che ha curato la gran parte del libro, ha offerto ai numerosi presenti – anche con l’aiuto di slides molto eloquenti – una rapida ma attenta analisi dei mille versanti di responsabilità cui i farmacisti sono esposti, oggi naturalmente ancor più che nel passato, mentre l’Avv. Giordani si è soffermata (come nel libro) soprattutto sulla responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti dipendenti da reato, un delicato ma intricato problema derivante dal dl.vo n. 231/2001 di cui anche i meno attenti [farmacisti e non], ove intendano assumere ruoli e/o vesti di management apicali in società di capitali titolari di farmacia, saranno prima o poi costretti a prendere cognizione…

Nicoloso, inoltre, dopo aver fatto il punto sulle responsabilità giuridico-professionali ed etico-professionali del farmacista [responsabilità penale, amministrativa, contabile, civile e disciplinare], si è soffermato un istante di più – a richiesta di qualche intervenuto – sui disastri della Legge Lorenzin, con riguardo segnatamente agli inasprimenti sotto vari profili della detenzione del farmaco scaduto e dell’esercizio abusivo della professione.
Tra i relatori, infine, c’era anche il Prof. Mauro Serafini, titolare di cattedra alla facoltà di Farmacia della “Sapienza”, che in sostanza ha chiuso l’incontro confessando quasi amabilmente che – dinanzi a un panorama di responsabilità così vasto – è difficile per chiunque consigliare ai propri figli l’iscrizione a Farmacia…

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È poi seguito, ma in una Sala adiacente, l’altro incontro su “LA FIGURA DEL DIRETTORE DI FARMACIA DOPO LA LEGGE 124/17”: relatori Maurizio Cini, presidente dell’Asfi, ancora Laura Giordani e il nostro Federico Mongiello.
Il tema del titolo è stato dapprima affrontato in tutte le sue articolazioni, per poi richiamare l’attenzione dei presenti sul fondamentale art. 24 del nuovo Codice deontologico del farmacista, entrato in vigore a maggio scorso, che così dispone:

1. Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.

2. Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.

3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.

L’Avv. Mongiello ha illustrato in particolare il secondo periodo del comma 3, che ha inteso – questa infatti la ratio della disposizione – scriminare sul piano deontologico il direttore responsabile di una farmacia di cui sia titolare una società di persone o di capitali [specie, naturalmente, nel caso in cui egli sia un non socio, quindi dipendente e co.co.co. della società con i condizionamenti che sul suo operato anche professionale potranno in qualche caso derivarne], quando abbia tempestivamente segnalato all’Ordine competente la contrarietà al Codice delle prescrizioni impartite dalla “proprietà della farmacia”, in pratica scelte imprenditoriali ardite o addirittura illegittime.
La segnalazione/denuncia del direttore fungerà quindi in tal caso da esimente per lui dal punto di vista disciplinare e inoltre lo sottrarrà a qualsiasi responsabilità (penale) che possa essere ipoteticamente configurata a suo carico in applicazione del citato Dl.vo 231/2001.

E per quel che riguarda, aggiunge Cini concludendo l’incontro, la “proprietà della farmacia”? Certo non potrà subire procedimenti disciplinari, ma l’Ordine potrebbe/dovrebbe – ricorrendone i presupposti – segnalare il fatto all’autorità giudiziaria, e chissà che qualche precedente in questa direzione non possa giovare ad alleviare i danni che fatalmente deriveranno dallo sciagurato distacco – fermamente voluto dalla Legge Concorrenza – della professionalità da titolarità e gestione della farmacia.

(gustavo bacigalupo)

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