La restituzione di farmaci a un grossista diverso da chi li ha forniti

Nel capitolato di gara pubblica per la fornitura di medicinali e parafarmaci a farmacie comunali è stato inserito il seguente articolo: “La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirarsi, su richiesta informale dei Direttori di Farmacia, i farmaci in scadenza che abbiano un residuo di validità pari ad almeno tre mesi dalla data della comunicazione, anche se forniti da altri grossisti, ove questi ultimi non provvedano a ritirarli. I farmaci ritirati saranno sostituiti, fino a concorrenza del loro valore, con parafarmaci o farmaci di fascia C, a scelta dei Direttori, oppure rimborsati mediante emissione di nota di credito”.

Vorrei sapere se la restituzione di farmaci a un grossista diverso da quello che li ha forniti è una procedura regolare o meno.

 

Sul piano generale, prescindendo quindi dalla vicenda che si può rilevare dal quesito [cui comunque accenneremo alla fine di queste note], la farmacia che vende farmaci ed emette relativa fattura a un soggetto che a sua volta li rivende (o che comunque potrebbe rivenderli) svolge un’attività all’ingrosso [anche laddove di tratti di poche confezioni], e quindi dovrebbe essere – almeno in principio – munita della specifica autorizzazione regionale prevista dal d.lgs. 219/2006.

Naturalmente il principio non opera nel caso di restituzione di farmaci o altra merce alla stessa industria o allo stesso grossista che li ha forniti, e in questo caso il documento fiscale che regolerà l’operazione sarà una nota di credito emessa evidentemente dal grossista/industria alla farmacia.

Invece, quando capita [per la verità, non molto spesso] che la farmacia ceda al grossista X la merce fornitagli dal grossista Y – laddove dunque sarebbe configurabile, come appena detto, un’attività all’ingrosso – il c.d. buon senso vorrebbe francamente [soprattutto quando tali cessioni siano effettuate da una farmacia del tutto sporadicamente] un’interpretazione un po’ più elastica della norma, così che operazioni del genere possano essere considerate non già attività all’ingrosso, ma un’ordinaria attività di gestione e ottimizzazione del magazzino.

È vero che il buon senso è talvolta molto soggettivo, ma almeno in questo caso specifico – visto il perentorio e un po’ arrogante capitolato di gara – crediamo di poter dire che le farmacie (comunali), tenute ad attenervisi per “ordini dall’alto”, in realtà rischino ben poco e semmai qui gli ipotetici problemi farebbero carico non ai direttori responsabili delle farmacie ma agli organi di amministrazione.
(roberto santori)

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