La vendita di SOP e OTC nell’e-commerce e al banco: legittima una diversità di prezzo

Per i SOP e OTC che vendiamo sia online che nella farmacia, che obbligo abbiamo per quanto riguarda l’uguaglianza del prezzo? Il nostro Ordine dei farmacisti, in caso di prezzi diversi, vuole avviare procedimenti disciplinari.

 
Dal “combinato disposto” dell’art. 5, comma 3, del Bersani 2006, dell’art. 32, comma 4, del Salvaitalia 2011 e dell’art. 11, comma 8, del Crescitalia 2012 (N.B. per comodità le tre disposizioni vengono qui allegate) discende un principio ben noto: le farmacie – e per sop e otc anche le parafarmacie – possono praticare “sconti” sui prezzi di tutti i farmaci venduti pagati direttamente dalla clientela dandone ad essa “adeguata informazione”. Ma, viene precisato ulteriormente, lo sconto/prezzo – come sapete, è corretto parlare di “sconti” solo per medicinali di fascia A e di fascia C, per gli altri farmaci essendo ovviamente più appropriato “prezzi” – deve essere esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e inoltre “praticato a tutti gli acquirenti”, quindi in perfetto regime di par condicio tra loro.
Ora le modalità oggi previste e regolate dalla legge – e pertanto consentite – di cessione al pubblico di sop e otc sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest’ultimo disciplinato con rigore e dettagli dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014, che lo definisce come “fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell’informazione”, mettendo però al tempo stesso fuori legge per tutti i farmaci qualsiasi utilizzo del c.d. marketplace [Amazon, e-Bay, ecc. per intenderci].
Abbiamo tuttavia già osservato in altre occasioni che, se per un sop o un otc una farmacia [o una parafarmacia] le adotta entrambe, una differenziazione tra i prezzi al consumatore può rivelarsi giustificata. In questa evenienza, infatti, non essendo evidentemente configurabile – tra i clienti che acquistano un farmaco al “banco” e quelli che l’acquistano online – una par condicio con riguardo alle modalità di vendita/acquisto, dovrebbe cadere [venendo meno tale suo implicito presupposto] l’esigenza di par condicio tra loro anche con riguardo al prezzo praticato, sottesa nelle citate disposizioni di principio del Bersani e del Salvaitalia.
Proprio cioè la diversità delle due forme di distribuzione ci pare possa ragionevolmente spiegare e quindi legittimare – per quel medicinale – una diversità anche tra il prezzo applicato nell’una e quello applicato nell’altra modalità di vendita/acquisto, sdoppiandosi in questi casi l’offerta del farmaco in due offerte diverse che dovrebbero dunque poter essere diversificate anche quanto al prezzo praticato.
Queste stesse notazioni varrebbero, s’intende, anche nell’ipotesi – auspicabilmente lontana parecchi… anni luce – di estensione della facoltà per farmacie e parafarmacie di vendita di sop e otc anche mediante distributore automatico.
Del resto, apponendo quelle condizioni [adeguatezza e chiarezza dell’informazione ai consumatori, par condicio sui prezzi loro praticati] il legislatore ha inteso proteggere la clientela di farmacie [e parafarmacie] da comportamenti arbitrariamente discriminatori e per ciò stesso anche incentivanti l’acquisto/consumo di medicinali [che è di tutta evidenza l’effettivo interesse di rilievo pubblico che la norma vuole tutelare], ma sono condizioni che postulano una piena identità di situazioni per i consumatori che non è neppure proponibile tra chi acquista via web (o mediante una macchina) e chi acquista al “banco”. Senza contare che la legittimazione del commercio elettronico di medicinali, come abbiamo visto, è successiva di alcuni anni al Bersani e al Salvaitalia, e però nel D.Lgs. 17/2014 non c’è minima traccia di una qualunque volontà del legislatore di equiparare – per gli aspetti che stiamo esaminando – la cessione online a quella al “banco”.
Secondo noi, in definitiva, nell’e-commerce i “listini” di sop e otc possono essere diversi da quelli della loro vendita al banco.
Sappiamo che le farmacie non la pensano tutte così [a differenza, a quanto pare, dell’autore del quesito…], ma certo è che il loro dissenso da tale interpretazione è se non altro l’indizio di una voglia di rendere meno selvaggia possibile la concorrenza tra loro, un desiderio apprezzabilissimo e soprattutto l’espressione di un’esigenza pienamente condivisibile.E gli Ordini dei Farmacisti, sui quali “incombe” – anche se gli Ordini talvolta se ne dimenticano troppo disinvoltamente – il disposto del comma 4 dell’art. 40 del (nuovo) Codice deontologico [“E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico ecc.”]? Come vediamo, almeno l’Ordine cui si riferisce il quesito non sembra condividere la nostra idea e in questa eventualità potrà/dovrà avviare un procedimento disciplinare con il rispetto anche del macchinoso, pure se in parte necessario, “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie” disposto dall’art. 4 della Legge Lorenzin. E tuttavia – pur volendo prescindere dalla sempre minor diffusione che registra il commercio elettronico dei farmaci e trascurare gli abusi cui nell’e-commerce [magari con sponda su altri Paesi…] è dato talora assistere – a noi sembra che sotto il profilo deontologico le energie per questa specifica vicenda, che per la “salute” e lo stesso “buon governo” della categoria è più importante di quanto forse si possa credere, andrebbero impiegate particolarmente nel perseguire le varie forme di fidelizzazione [carta fedeltà, tessera argento, carta Sediva, ecc.] della clientela nella vendita al “banco” di sop e otc [ma qualche volta purtroppo anche di “etici”], che sono tutte sicuramente illecite e quel che è peggio di dimensioni crescenti.
(gustavo bacigalupo)

ALLEGATO
 Art. 5 Decreto Bersani (dl. 223/2006, convertito con l. 248/2006)
Comma 3 – “Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 [il c.d. “decreto Storace”], ed ogni altra norma incompatibile.”

 Art. 32 Decreto Salvaitalia (dl. 201/2011, convertito con l. 214/2011)
Comma 4 – “ È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti”.

 Art. 11 Decreto Crescitalia (dl. 1/2012, convertito con l. 27/2012)
Comma 8 – “I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita’ competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”.

 Art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014
Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
1. È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione all’autorità competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell’autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dell’autorità competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l’Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformità al comma 3. [122]
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalità del logo comune;
c) l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell’informazione e l’indirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di cui all’articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con l’Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l’identificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.

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