La vicenda ( giuridicamente un pò bizzarra…) della farmacia “aeroportuale” istituita a Lamezia Terme ( nota a Cons. Stato n. 6729 del 27/11/2018)

Questo l’accaduto: l’assegnatario di una delle sedi istituite a seguito della revisione straordinaria della p.o. di Lamezia Terme, e pertanto messa a concorso unitamente a tutte le altre istituite nel 2012 dai Comuni calabresi, non riesce a reperire un locale all’interno dell’area aeroportuale destinata al transito dei passeggeri, interamente ricompresa infatti nella sede assegnatagli perché ivi “zonizzata” dal Comune, avendo quest’ultimo – in adozione del criterio demografico – collocato una delle sedi neo-istituite proprio nell’aeroporto.

Dinanzi a questa ipotesi di forza maggiore, l’interessato chiede alla Regione – competente per le fasi concorsuali che conducono all’assegnazione di tutte le sedi incluse nel bando [ma in Calabria anche oltre] – di assegnargli una sede diversa oppure di ammetterlo all’interpello successivo, due richieste per la verità un po’ bizzarre.

La Regione, assumendo trattarsi di una sede ordinaria e non aggiuntiva [istituita cioè ex art. 1 bis della l. 475/68, disposizione nuova di zecca introdotta anch’essa dall’art. 11 del Decreto Crescitalia], declina la competenza rinviando la “patata bollente” al Comune di Lamezia, quale amministrazione attributaria in via esclusiva dei poteri di pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio e perciò anche del potere di ampliare/modificare la sede in argomento o magari, se del caso, “decentrarla” ex art. 5 l. 362/91.

L’assegnatario impugna il provvedimento di reiezione dell’istanza ma il Tar Calabria respinge il ricorso condividendo gli assunti regionali.
Viene proposto l’appello al CdS che – per noi sorprendentemente, come vedremo – lo accoglie lasciando intendere in particolare [anticipando quel che diremo tirando le somme] che a suo avviso nell’aeroporto di Lamezia è stata istituita, anche sul piano provvedimentale, una farmacia aggiuntiva ai sensi proprio del citato art. 1 bis, e che dunque erroneamente la Regione ha denegato la sua competenza.

“Anche ammesso – precisa il CdS – che il soddisfacimento dell’interesse della parte appellante debba necessariamente passare attraverso la realizzazione (recte: concreta apertura) della sede assegnata all’interno dell’area aeroportuale, ovvero attraverso l’adeguamento della zona all’uopo delimitata al fine di consentire l’individuazione di locali idonei allo scopo [n.d.r.: ma per noi è esattamente così, perché il “soddisfacimento ecc.” deve proprio “necessariamente passare attraverso ecc.”] deve osservarsi che non è ravvisabile, in considerazione della specialità della ubicazione (e delle norme che la prevedono), la netta distinzione tra potere istitutivo (della farmacia aeroportuale), da un lato, che l’art. 1 bis, comma 1, lett. a) l. n. 475/1968 demanda alla Regione e, nella specie, concretamente esercitato con la delibera di G.R. n. 1 del 4 gennaio 2013, e delimitazione della zona di riferimento, dall’altro, che l’art. 2 l. n. 475/1968 demanda, in via generale, al potere lato sensu pianificatorio comunale.”

Qui però, ci pare, il CdS commette tre errori, anche se tra loro evidentemente connessi:
– il primo, come abbiamo appena visto, per aver revocato in dubbio che il “soddisfacimento ecc.”;

– il secondo, per aver ravvisato nella Delibera di G.R. n. 1/2013 l’esercizio del potere istitutivo di una farmacia aggiuntiva nell’aeroporto di Lamezia, mentre quella era stata dichiaratamente una deliberazione che – sia pure sbagliando da par suo, dato che avrebbe potuto/dovuto più ortodossamente declinare anche in quella circostanza qualsiasi competenza proprio perché sede ordinaria [avendola il Comune espressamente annoverata tra quelle istituite con il criterio demografico nella revisione straordinaria del 2012, anche se successivamente meglio delineata nei confini] e non farmacia aggiuntiva – prendeva semplicemente atto della proposta comunale di esatta “zonizzazione” e delimitazione della sede “aeroportuale”, non manifestando comunque il minimo intendimento di voler esercitare le potestà previste nell’art. 1 bis;

– il terzo, per non aver tenuto conto che – se si fosse trattato davvero di una farmacia aggiuntiva e non di una sede “numeraria” – la Regione avrebbe dovuto quantomeno offrirla in prelazione al Comune senza in ogni caso, attenzione, includerla nel bando di concorso straordinario.
Sulla scia di questa erronea ricostruzione della vicenda, il CdS, accogliendo l’appello, rassegna conclusioni ancor meno condivisibili, affermando che “non può che ritenersi rimessa alla competenza regionale (da esercitarsi eventualmente mediante le opportune prescrizioni indirizzate alla società concessionaria dell’area aeroportuale) l’individuazione delle misure atte a soddisfare l’interesse azionato dalla parte appellante, tra quelle proposte da quest’ultime e le altre che l’Amministrazione regionale (o, per suo tramite, la S.A.C.A.L. s.p.a.) ritenesse di adottare”.

Per il Supremo Consesso, insomma, la Regione avrebbe potuto/dovuto – indifferentemente (?) – intervenire, non si sa bene esercitando quale potere, per la sistemazione anche forzosa della farmacia all’interno dell’area aeroportuale [impregiudicata evidentemente la natura ordinaria o aggiuntiva della farmacia…] oppure, ancor peggio, risolvere il problema accogliendo una delle proposte dell’assegnatario, permettendogli perciò di scegliere (?) una delle sedi ancora “disponibili” all’interno del primo interpello o di partecipare (?) al secondo, due misure che crediamo poco in linea, se non forse del tutto in contrasto con la lex specialis che disciplina il concorso straordinario, e quindi entrambe impraticabili.

Ma questo, o anche questo, è il Consiglio di Stato…
(gustavo bacigalupo)

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