Le vie per tentare di risolvere la crisi da sovraindebitamento…( della piccola impresa o del semplice consumatore)
Sono titolare di una piccola farmacia rurale e mi risulta di non rischiare forse il fallimento. Vorrei però sapere se esistono dei modi per uscire da una complessa esposizione debitoria che assilla la farmacia da qualche anno.
La disciplina normativa di cui il quesito ci induce a dar conto è quella contenuta nella l. n. 3 del 2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento) e che riguarda la (possibile) composizione della crisi del consumatore e della crisi della piccola impresa da sovraindebitamento.
- La terminologia legislativa
Nella l. 27 gennaio 2012, n. 3:
– il “consumatore” – come lo definisce l’art. 6, lett. b) – è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, quindi, in pratica, è l’“uomo qualunque”, il normale cittadino che non riesce a far fronte ai suoi debiti [non imprenditoriali, come abbiamo letto, perciò “non fallibile” per definizione] e al quale la legge – ben presto chiamata anche, per dare un’idea un po’ tranchant ma efficace, “legge salva suicidi” – concede la possibilità, al ricorrere di alcuni presupposti e all’osservanza di certi adempimenti, di concludere un piano di pagamento verso i creditori con la mediazione di un tribunale e l’intervento di esperti;
– la “piccola impresa” è l’impresa commerciale [condotta sia in forma individuale che in forma di società di persone o di capitali], che – prescindendo dai requisiti indicati nell’art. 2083 cod.civ. e nell’art. 12 l.fall. – non soltanto sia “non fallibile”, ma per la quale negli ultimi tre anni – e potrebbe/dovrebbe essere il caso anche della Sua farmacia – si siano altresì verificate tutte e tre queste condizioni: a) fatturato, per ogni anno, minore di Euro 200.000; b) debito non superiore a Euro 500.000; c) patrimonio aziendale non superiore a Euro 300.000 [non sono però requisiti facilissimi da accertare trattandosi di imprese spesso prive di un bilancio, e questo rende necessarie particolari e accurate verifiche da parte degli “esperti”];
– il “sovraindebitamento”, la cui sussistenza condiziona l’accessibilità ai benefici della l. 3/2012, è – secondo la definizione che ne fornisce l’art. 6, lett. a) – “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
- La Riforma Rordorf
È necessario a questo punto sottolineare che la specifica disciplina della l. 3/2012 – di cui diremo meglio tra un momento – non subisce/non subirà modifiche di rilievo per effetto del decreto legislativo (attuativo della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017) con cui qualche giorno fa il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la c.d. Riforma Rordorf: qui, per la cronaca, il “fallimento” scompare (anche) dal vocabolario giuridico lasciando il posto, per così dire, alla liquidazione giudiziale che riguarda, secondo l’art. 121 del testo del d.lgs., gli “imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza” [tali requisiti sono però sostanzialmente gli stessi che nella l. 3/2012 abbiamo appena visto caratterizzare la “piccola impresa”, chiamata nel Codice “impresa minore”, cosicché in pratica sono assoggettati alla liquidazione giudiziale tutti i titolari, individuali o in forma societaria, di imprese commerciali non “piccole” o, con la terminologia del Codice, non “minori”].
Il d.lgs. è ora in attesa, che potrebbe tuttavia essere anche molto lunga, di pubblicazione nella G.U. per entrare in vigore – quanto alle disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che sono evidentemente le più numerose – dopo 18 mesi dalla pubblicazione così da permettere ai soggetti destinatari delle nuove norme di adottare le necessarie misure organizzative, e – quanto alle disposizioni del Codice che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure – dopo soli 30 giorni.
- Le misure per l’approdo all’“esdebitazione”
Con riserva in ogni caso di affrontare a tempo debito le novità contenute nella Riforma, e circoscrivendo queste note al tema di oggi [che è la crisi del consumatore e della piccola impresa da sovraindebitamento regolata, lo ripetiamo, dalla “legge sul sovraindebitamento”], ricordiamo che la ratio della l. 3/2012 è quella di consentire il reinserimento nel mercato (in senso lato) del debitore [il semplice “consumatore” o il titolare di una piccola impresa] dopo aver cancellato tutti i debiti pregressi, permettendogli di riassumere la veste/ruolo di soggetto economico attivo senza dover sopportare limitazioni, imprenditoriali o non, a causa dei debiti precedenti [è la c.d. esdebitazione].
Ribadito che l’accesso alle misure previste dalla l. 3/2012 è riservato – alla condizione che versino in una “situazione di perdurante squilibrio ecc.”, cioè nello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito – alle persone fisiche [appunto i consumatori, e perciò i “padri di famiglia” in generale] e alle imprese non assoggettabili a fallimento/liquidazione giudiziale [le piccole imprese] perché in possesso di tutti e tre i requisiti indicati sub a), b) e c), gli strumenti offerti loro dal legislatore per approdare all’esdebitazione sono tre: I) piano del consumatore, riservato ovviamente “al debitore persona fisica che ha assunto ecc.” (v. sopra); II) accordo di composizione della crisi, accessibile sia al consumatore sia alla persona fisica che abbia contratto debiti di natura imprenditoriale, ma evidentemente titolare di una piccola impresa e pertanto in possesso di tutti e tre i detti requisiti; III) liquidazione del patrimonio, anch’essa accessibile a queste stesse due categorie.
Per restare nello stretto ambito del ns. settore [e quindi nell’ambito delle sole farmacie annoverabili tra le piccole imprese come sopra definite], ci soffermeremo brevemente sulle sole procedure di accordo di composizione della crisi (v. sub II) e di liquidazione del patrimonio (v. sub III).
- L’accordo di composizione della crisi
La prima prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento proponga ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano finalizzato al loro soddisfacimento in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Il piano può quindi contemplare la liquidazione del patrimonio personale, la cessione di crediti, l’intervento di terzi in aiuto del sovraindebitato e qualsiasi altro mezzo che sia idoneo al soddisfacimento, anche parziale, dei creditori, che sono chiamati a esprimersi sulla proposta di accordo, dato che per la sua approvazione è necessario conseguire il consenso di almeno il 60% di loro.
Una volta data esecuzione all’accordo, il debitore consegue ex lege il beneficio dell’esdebitazione per la parte di crediti non soddisfatta mediante l’accordo: se quest’ultimo, ad esempio, prevede il pagamento delle banche nella misura del 55%, per il restante 45% viene concessa l’esdebitazione, il che significa che le banche non potranno più agire per il recupero dell’45% di credito residuo.
- La liquidazione del patrimonioQuesto è lo strumento che più si avvicina a una procedura concorsuale, perché contempla lo spossessamento del sovraindebitato, prevedendo che egli metta a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio attuale e quello che gli perverrà nei 4 anni successivi al deposito della domanda e che inoltre per tutta la durata della procedura esso sia amministrato da un liquidatore. Il patrimonio viene perciò liquidato e ripartito tra i creditori che, in questo caso, non hanno alcun diritto di voto sulla proposta.
Anche nella liquidazione del patrimonio il debitore può comunque beneficiare dell’esdebitazione, con la differenza rispetto all’accordo che il sovraindebitato dovrà presentare apposito ricorso al Tribunale che concederà il beneficio solo dopo aver verificato l’osservanza di alcune condizioni, e particolarmente che il debitore abbia collaborato ai fini del regolare svolgimento della procedura [senza, ad esempio, ritardarla] e non abbia posto in essere atti in frode ai creditori.
È opportuno anche rammentare che entrambi gli strumenti consentono di congelare le procedure esecutive pendenti sui beni del debitore (c.d. automatic stay), dato che tutti i debiti sorti in epoca anteriore all’accordo o alla liquidazione devono essere soddisfatti nell’ambito dei rispettivi due istituti, con esclusione quindi di una qualsiasi regolazione autonoma.
Infine, non possono accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento i contribuenti – consumatori o piccole imprese – che ne abbiano usufruito negli ultimi cinque anni, o che siano decaduti dalle misure loro concesse, o non abbiano consentito agli “esperti” un’adeguata ricostruzione della loro situazione economico-patrimoniale.
Questa rapida disamina può finire qui anche perché non sarebbe probabilmente di grande utilità – né tutto sommato di eccessivo interesse [trattandosi di vicende in cui nella realtà è necessaria l’assistenza di professionisti o studi specializzati] – attardarci sugli altri aspetti di forma/procedura, e/o di stretto merito, che possono ragionevolmente scandire il tentativo di un consumatore o di una piccola impresa di uscire da una crisi di sovraindebitamento.
Nel concreto comunque hanno finora avuto agio di usufruire della l. 3/2012 – che peraltro, come accennato, dovrebbe sopravvivere pressoché interamente anche all’entrata in vigore, quando sarà, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cioè della “nuova legge fallimentare” – alcuni consumatori e numerose piccole imprese.
Quindi, l’obiettivo della legge – indubbiamente meritoria, quando naturalmente essa non finisca per prestarsi a operazioni oscure – di favorire l’esdebitazione [parziale, beninteso] di soggetti, imprenditori o meno, sovraindebitati viene nei fatti spesso raggiunto.
(gustavo bacigalupo – federico mongiello)