Legittimo per il CdS il diniego di contributi Inail in due casi di robotizzazione del magazzino farmacia

Con due decisioni “gemelle” (n. 3503 e n. 3504 dell’11 giugno u.s.), il CdS ha concluso per la legittimità dei provvedimenti con cui l’Inail non ha ammesso due farmacie, la prima toscana e la seconda marchigiana, al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza [si trattava di due casi di “robotizzazione” del magazzino] in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) e comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.

In entrambe le vicende, in particolare, l’Inail non aveva riconosciuto alle farmacie il punteggio minimo di 120 punti, necessario per accedere al contributo in conto capitale [pari – lo ricordiamo – al 65% delle spese per l’acquisto del “magazzino automatizzato”], per la mancata attribuzione dei 35 punti relativi al parametro “completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori”.

Infatti, per l’Istituto “l’acquisto del magazzino automatico per i prodotti farmaceutici influisce solo parzialmente sul processo produttivo svolto dal magazziniere”, tenuto conto che “anche nel caso di presenza di magazzino automatizzato con le caratteristiche richieste dalla Farmacia…, il magazziniere deve comunque togliere dagli imballi ricevuti le confezioni di tutti i prodotti destinati alla vendita, effettuare un controllo e spunta degli stessi, caricare manualmente i farmaci nel magazzino automatizzato, rifornire manualmente scaffali e espositori, ecc.”, mentre – ha sostenuto ancora il provvedimento dell’Inail – “per completa automazione si intendono quegli interventi che consentano di eliminare completamente l’esposizione dei lavoratori al rischio automatizzando l’intero processo produttivo in modo tale che non venga più svolto manualmente dal lavoratore (la residua attività manuale deve essere limitata alla sola manutenzione ordinaria o straordinaria)”.

Va precisato che il Tar fiorentino aveva accolto il ricorso della farmacia toscana contro il diniego del contributo mentre il Tar di Ancona aveva respinto quello della farmacia marchigiana e dunque il CdS ha riformato la prima decisione e confermato la seconda, in ambedue le fattispecie aderendo di conseguenza alle tesi dell’Istituto.

Anche per giudici di Palazzo Spada, infatti, l’acquisto del “robot” non comporta una completa automatizzazione del processo di vendita e per ciò stesso non realizza la finalità contemplata nell’avviso pubblico dell’Inail relativo, come detto, agli “incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dovendo il personale dipendente procedere comunque a operazioni di ricezione, scarico, registrazione e collocazione di farmaci nel magazzino automatizzato e non eliminando quindi completamente il rischio per i lavoratori di scivolamento, cadute di colli,  ecc.

In sostanza – così conclude il Supremo Consesso nella prima sentenza ma, parola più parola meno, anche nella seconda – non solo la collocazione dei farmaci per le operazioni di raccolta e caricamento dei farmaci su nastro trasportatore del robot avrebbe continuato a essere eseguita manualmente, ma anche l’attività di riempimento dei farmaci, dei parafarmaci, degli integratori, dei cosmetici, e degli altri prodotti per l’igiene, degli stand della struttura di vendita della farmacia resterebbe affidata all’intervento dei lavoratori”.

Si tratta con tutta evidenza di due decisioni che possono pesare anche “a ritroso”, cioè sui contributi che l’Inail ha già concesso, ma – senza voler entrare nello stretto merito giuridico di un’ipotetica azione di recupero – si tenga presente [ove si voglia verificare come l’iter sia stato percorso in casa propria…] che nell’una come nell’altra circostanza hanno svolto un ruolo almeno formalmente decisivo anche i relativi progetti aziendali di specie e documenti di valutazione dei rischi.

(matteo lucidi)

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