L’incompatibilità tra la “presidenza” di uno studio medico e lo status di socio
Un farmacista partecipante a una società titolare di farmacia, e in cui svolge la direzione responsabile, può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di uno studio medico costituito in srl?
L’art. 7, comma 2 della l. 362/91, come modificato dall’art. 1, comma 157, della l. 27/2012, prevede – è ormai noto a tutti – che la partecipazione a società di persone o di capitali [ovvero a “società cooperative a responsabilità limitata”] titolari di farmacie “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.
Quindi, laddove, ad esempio, il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione sia assolto dal farmacista in una società [proprio una srl, poniamo] operante “nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco”, la sua eventuale partecipazione a una società titolare di farmacia – assuma o non assuma [anche] l’incarico di direttore responsabile, un aspetto dunque non significativo in questa vicenda – sarebbe evidentemente in contrasto con la disposizione appena riportata e pertanto incompatibile.
La norma infatti riconduce l’incompatibilità, in questi due specifici settori, a “qualsiasi altra attività”, coinvolgendo così allo stesso modo – oltreché, come è indubitabile, la società di produzione e/o di informazione scientifica del farmaco, cioè la società come tale – sia il presidente del cda che… l’usciere.
Quanto alla “produzione” e alla “informazione scientifica” del farmaco, insomma, l’incompatibilità riguarda sia il socio-persona fisica [il presidente e l’usciere, appunto] come il socio-impresa o socio-società [la struttura in quanto tale].
Nel caso invece “dell’esercizio della professione medica”, quello cioè proposto dal quesito, non par lecito giungere tout court e immediatamente allo stesso risultato interpretativo, perché la legge non fa riferimento a “qualsiasi altra attività”, ma – certo più puntualmente – allo svolgimento di prestazioni professionali riservate a chi è iscritto all’albo dei medici-chirurghi o a quello dei medici-odontoiatri.
Per la verità, come abbiamo avuto occasione di chiarire tempo fa, questa figura di incompatibilità non dovrebbe riguardare il solo medico iscritto all’albo, quindi soltanto il socio-persona fisica, perché può attendibilmente ritenersi applicabile [la ratio è la stessa e tutto sommato neppure l’apparente rigore della lettera lo impedirebbe] anche al socio-società, specie quando la società “partecipante” – questo potrebbe essere un plausibile criterio discretivo – sia legittimata statutariamente all’esercizio di attività sanitarie inclusive di quella medica, cosicché non crediamo in definitiva che possa partecipare a una società titolare di farmacia neppure la classica casa di cura, dato che generalmente eroga a proprio nome alcune prestazioni mediche, come quelle radiologiche, di medicina nucleare, ecc.
E tuttavia, in questa particolare fattispecie non stiamo discutendo della partecipazione a una società titolare di farmacia da parte di un medico o di “uno studio medico costituito in srl”, cioè della srl come tale, ma di un farmacista – prescindendo dall’ulteriore suo ruolo, qui [ripetiamo] del tutto neutro, di direttore responsabile della farmacia sociale – che ha assunto la presidenza del cda della srl, una carica che, interpretando restrittivamente la disposizione in argomento [perché a propria volta disposizione restrittiva], potrebbe ragionevolmente non essere ritenuta sempre e comunque incompatibile con lo status di socio.
Senonché, e veniamo al punto, a una tale conclusione possono agevolmente essere opposte – trascurando altri rilievi non affatto secondari – almeno due notazioni, importanti e al tempo stesso dirimenti.
La prima sta propriamente nella posizione apicale assunta nel centro medico specialistico, che sembrerebbe cozzare con la ratio della norma, che non vuole infatti collegamenti tra farmacia e medico per evitare – come sappiamo – “inquinamenti” nella filiera della distribuzione del farmaco, avendo astrattamente il farmacista/presidente possibilità di incidere nell’attività del centro medico a favore della farmacia di cui è titolare la società da lui partecipata.
La seconda [che peraltro, almeno in parte, è la faccia più raffinata della stessa medaglia] sta nel rapporto di immedesimazione organica configurabile tra il presidente del cda [a meno che, s’intende, lo statuto non lo releghi a mero legale rappresentante, non comportando questo di per sé conseguenze sul versante delle incompatibilità che stiamo esaminando] e la società, un rapporto nel quale – differentemente da quello organico che presuppone diversità di soggetti – l’amministratore e la società finiscono per fondersi l’un l’altra, con il risultato finale che quel farmacista, quantomeno sotto un tale profilo, personificherebbe lo “studio medico costituito in srl”, diventando per ciò stesso incompatibile.
Ecco perché, concludendo, crediamo che la risposta all’interrogativo centrale debba essere negativa.
Indubbiamente possono porsi nel concreto altre fattispecie, numerose quanto variamente articolate, dove il discrimine tra il lecito e l’illecito può risultare ancor meno decifrabile, come stiamo rilevando quasi quotidianamente; e in buona parte di esse non sarà facile [per gli operatori, pubblici e privati] individuare soluzioni universali, perlomeno fino a quando il giudice amministrativo non avrà tracciato – se mai ci riuscirà – linee di confine univoche e robuste.
(gustavo bacigalupo)