L’indennità di avviamento è dovuta anche quando il titolare della farmacia sia stato dichiarato fallito
Partecipo al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in … e, come da accordi telefonici intercorsi, vi sottopongo questa domanda: una farmacia fallita può mai avere diritto all’indennità di avviamento?
La mancata cessione a terzi della titolarità di una farmacia “entro quindici mesi” dalla “dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, non seguita… da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva”, comporta – ai sensi dell’art. 113 lett. a) TU.San. – la decadenza del titolare individuale dal diritto di esercizio, e dunque è perlomeno singolare che il curatore fallimentare abbia lasciato decorrere inutilmente questo termine entro il quale evidentemente avrebbe potuto acquisire all’attivo fallimentare il ricavato della cessione dell’esercizio.
Ove invece questo (poco spiegabilmente) sia davvero avvenuto, al Fallimento spetta senza alcun dubbio – come per ogni farmacia assegnata in via definitiva (a seguito di concorso, o di chiamata diretta per scorrimento della graduatoria “quadriennale”), ovvero in via provvisoria (per chiamata diretta o per scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso ordinario) – l’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 dello stesso TU., corrispondente perciò “a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’irpef”, e di conseguenza un importo certo inferiore a quello ritraibile dall’esito di un’asta fallimentare.
(gustavo bacigalupo)