Lo scontrino “non fiscale” : perchè il centro commerciale sì e la farmacia no?

Nell’intervallo di chiusura della farmacia spesso frequentiamo un vicino centro commerciale, dove però vediamo che ai clienti vengono rilasciati scontrini con la dicitura “non fiscale”.
Ho chiesto spiegazioni ma mi hanno risposto che è tutto in regola. Ma allora perché in farmacia sono obbligato a rilasciare lo scontrino fiscale?

Con l’art. 2 del D.lgs. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata data facoltà – si ribadisce, facoltà – a tutti i soggetti che esercitano attività nei confronti del pubblico di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sottraendosi in tal caso all’obbligo dell’emissione dello scontrino fiscale.

Queste regole hanno sostituito quelle precedentemente in vigore [circoscritte, attenzione, proprio alla sola grande distribuzione organizzata, quella cui appunto si riferisce il quesito] che erano contenute nell’art. 1, commi da 429 a 432, della L. 311/2004, così che dal 1° gennaio di quest’anno la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono diventate obbligatorie per tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori esterni all’esercizio (c.d. “vending machine”), e questo evidentemente è anche il caso delle farmacie dotate di distributori automatici e/o bilance pesa-persone a moneta, le quali dunque, sia pure soltanto per questi corrispettivi, sono anch’esse esonerate dal rilascio obbligatorio dello scontrino fiscale.

L’invio telematico dei corrispettivi, infatti, sostituisce sia l’obbligo di certificazione (cioè di emissione, come detto, dello scontrino fiscale) sia quello di registrazione (di annotare cioè i corrispettivi sull’apposito registro) cui invece continuano ad essere tenuti i soggetti che non optano per la trasmissione telematica.

Al cliente, quindi, viene rilasciato – quando l’esercente ha esercitato questa opzione – uno scontrino di cortesia “non fiscale” esclusivamente al fine di documentare l’operazione per eventuali sue esigenze personali.

Anche le farmacie, s’intende, hanno facoltà di optare per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri ed esattamente di tutti i corrispettivi, perciò non solo di quelli conseguiti mediante distributori automatici e da inviare obbligatoriamente con modalità telematiche, come detto, dal 1° gennaio 2018.

Senonché, in caso di esercizio di tale facoltà, potrebbe insorgere l’inconveniente – almeno in questa prima fase che prelude all’introduzione di un vero e proprio obbligo generalizzato di invio telematico a decorrere dal 1° luglio 2019, secondo quanto previsto dallo schema di legge di bilancio 2019 – di non poter più emettere a richiesta del cliente lo scontrino fiscale “parlante”, pur essendo esso necessario, come sapete, per documentare la spesa sostenuta in farmacia in vista degli sconti fiscali in dichiarazione.
(monica lucidi)

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