Merci rubate “al sicuro” dalla rettifica della detrazione Iva
La scorsa settimana ho subìto un furto di merce e ho già presentato denuncia attivando anche la pratica per il rimborso assicurativo. Un collega mi ha detto, però, che dovrei riversare l’iva che ho recuperato quando ho acquistato la merce ora rubata, proprio perché questi prodotti non sono stati e non possono più essere venduti.
Secondo l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997, si presumono ceduti – con conseguente obbligo di versamento della relativa imposta – i beni che non si trovano [più precisamente: che non si rinvengono in caso di verifica] nei luoghi i cui il contribuente esercita l’attività.
Tuttavia l’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. dispone che tale presunzione di cessione non opera nel caso in cui la perdita dei beni sia dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto [quali per l’appunto un furto o una rapina] e che inoltre questo sia provato, tra l’altro, da idonea documentazione proveniente da un organo della pubblica amministrazione, come evidentemente è il caso della denuncia alle autorità di pubblica sicurezza da Lei già presentata.
Il superamento della presunzione di cessione nell’ipotesi di furto comporta anche – ed è questo naturalmente il punto che più interessa – il venir meno dell’obbligo di corresponsione dell’iva dovuta a valle sui prodotti rubati, così “affrancando” definitivamente la detrazione operata a monte, cioè al momento dell’acquisto dei prodotti stessi.
Il principio, del resto, è chiaramente enunciato nella normativa comunitaria.
L’art. 185, par. 2, Dir. 2006/112/CE dispone, in particolare, che “la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all’articolo 16”.
Vero è che il successivo par.3 offre una facoltà di deroga ai Paesi della UE [“(i)n caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica”], ma fortunatamente di tale facoltà il legislatore italiano – almeno fino ad oggi – non ha inteso avvalersene, anche se il nostro Paese da questo punto di vista si muove troppo spesso [e non sempre per caso…] con la velocità di una… tartaruga.
Fatto sta che, allo stato, il principio generale è confermato e dunque viene tuttora “fatta salva” la detrazione iva operata sui beni rubati, sempre a condizione – s’intende – che la “perdita” sia adeguatamente documentata come sopra detto.
(stefano civitareale)