Ministero della salute. Regole per la dematerializzazione delle ricette bianche per i medicinali non a carico del Ssn
Il Ministero della salute ha pubblicato una nuova circolare riguardante le regole per la dematerializzazione delle ricette bianche per i medicinali di fascia C non a carico del Ssn.
In materia di dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN- si legge nella circolare -, l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 ha previsto che il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalità già operative in tutte le regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN.
Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a carico del SSN sono avviate a partire dal 31/1/2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni/PA e presso i SASN, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni/PA e dal Ministero della salute.
In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero SASN, la medesima può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto il territorio nazionale dovranno utilizzare le procedure previste dal decreto in oggetto, al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette.
La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo.
Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni.
Infine, comunica il Ministero, è vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art.112-quater, comma 1, del d.lgs.219/2006. Per questo motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia.