Pignoramento per debiti fiscali
La Asl non mi ha liquidato la DCR del mese di agosto perché è intervenuto un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza che ne fossi a conoscenza. In base a quale provvedimento ha attuato questa procedura?
L’art. 72 bis del Dpr 29/9/73, n. 602, disciplina il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di crediti del contribuente – che si sia reso inadempiente all’obbligazione di versamento di debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento – vantati verso terzi, ma, come il quesito rileva, senza nessun obbligo di preventivo avviso al debitore.Sono esclusi dal pignoramento i crediti pensionistici, ma vi rientrano – proprio come nel Suo caso – le somme dovute dalle Asl per le cessioni di farmaci agli assistiti dal SSN, gravando così sulla liquidità della farmacia con tutti i pregiudizi che possono derivarne sulla correttezza dei pagamenti delle forniture. L’atto di pignoramento contiene l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’Erario nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Il contribuente/debitore può tuttavia proporre opposizione all’esecuzione, anche se questa facoltà è stata consentita solo di recente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17/4/2018, che ha dichiarato incostituzionale la norma che impediva per l’appunto le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi. Nell’ipotesi peraltro in cui la farmacia abbia precedentemente ceduto il credito verso il SSN [per garantire, come spesso è, le anticipazioni effettuate da istituti bancari o finanziari (come ad esempio Credifarma), o il pagamento di rate di mutui], il pignoramento diventa, almeno in quel momento, ineseguibile per assenza di un credito aggredibile, appunto perché ceduto in precedenza.
(franco lucidi)