Responsabilità del farmacista nell’esercizio della professione

L’attività del farmacista è una professione complessa in quanto si occupa della salute pubblica, non solo dispensando farmaci, ma anche perché la farmacia rappresenta un importante spazio di fruizione di servizi, supporto, consigli e assistenza per i cittadini. Il farmacista, nell’esercizio delle sue funzioni, si assume una grande responsabilità nei confronti dei suoi clienti. Basti pensare che l’attività farmaceutica è un servizio pubblico disciplinato dalla legge e che la violazione dei doveri che incombono sul farmacista comportano il sorgere di una triplice responsabilità: deontologica, civile e penale. Infatti, il farmacista risponde personalmente dei danni causati al paziente risarcendo secondo le regole del codice civile con una somma di denaro. Il farmacista titolare risponde anche per i danni provocati dai propri dipendenti o collaboratori (art. 1228 codice civile). Inoltre, secondo l’art. 445 del codice penale, il professionista risponde personalmente anche per l’errata dispensazione del farmaco: si ha questa vendita erronea quando, ad esempio, il farmacista sostituisce il farmaco indicato nella prescrizione medica o interpreta male o non legge affatto quanto scritto, provvedendo autonomamente. Gli errori più comuni registrati dalle autorità regolatorie hanno riguardato: l’errata scrittura da parte del medico; l’errata lettura da parte del farmacista; scambio di farmaci a causa di confezioni simili o nomi simili; dosaggi diversi per fasce di età in confezioni identiche; errori di preparazione; erogazione di farmaci scaduti; errata indicazione della corretta via di somministrazione. L’art. 2050 del codice civile prevede che sia il professionista a dover dimostrare che l’incidente non sia a lui imputabile. Al paziente è sufficiente dimostrare che il danno è conseguenza dell’azione e/o omissione del professionista.

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