Salve le detrazioni irpef per gli interessi passivi sul mutuo “prima casa”anche per gli acquisti da aste giudiziarie di immobili ancora occupati
Ho acquistato in un’asta giudiziaria con un mutuo bancario “prima casa” un appartamento da destinare ad abitazione principale. Temo, però, di perdere le detrazioni fiscali per gli interessi perché non ho ancora potuto prendere possesso dell’immobile attualmente occupato dal precedente proprietario (contro il quale non mi rimane altro che intentare lo sfratto) e chissà quando potrò farlo. C’è qualche via d’uscita?
Diciamo subito che lo sconto fiscale è al sicuro, come ha riconosciuto la stessa Agenzia delle Entrate, perché il caso è analogo a quello degli immobili locati da liberare necessariamente con un’intimazione di sfratto.
Ma vediamo perché e a quali condizioni.
Come forse è noto, l’art. 15, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. prevede una detrazione Irpef (del 19% per un importo massimo di 4.000 euro) da far valere sugli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che a tale uso l’immobile sia destinato entro un anno dall’acquisto stesso. Tuttavia, dispone sempre il citato articolo 15 (comma 1, lett. b) quarto periodo), “(i)n caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.” L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 385/E del 14 ottobre 2008, ha riconosciuto che la stessa disposizione espressamente prevista per gli immobili locati può applicarsi nel caso prospettato, stante l’evidente analogia con l’ipotesi ivi espressamente regolamentata.E infatti “(…) gli interessi passivi si riferiscono ad un mutuo per l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria che ha comportato l’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, con susseguente trasferimento della residenza oltre il termine di un anno dall’acquisto dell’abitazione” – e pertanto secondo l’Agenzia –“(s)i tratta di una fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 15 richiamato, ma ad essa accomunata dalla circostanza che l’acquirente deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell’immobile” – proprio l’analogia di cui parlavamo un attimo fa, ed ecco quindi che – “si esprime l’avviso che nel caso in esame sia applicabile la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), quarto periodo, in forza della quale la detrazione degli interessi pagati in relazione all’acquisto del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio”. Questo dell’Amministrazione finanziaria è sicuramente un chiarimento apprezzabile – oltre che una volta tanto favorevole al contribuente – perché se non altro toglie decisamente ogni dubbio.
(stefano lucidi)