Se il socio è l’amministratore unico di una Srl ( estranea al settore )

Sono un titolare di farmacia e vorrei formare una società con mio marito in modo che nel tempo possiamo poi far subentrare i nostri due figli.
Ma mio marito in questo momento è l’amministratore unico di una srl, anche se non operante nel settore farmaceutico, e quindi ho il dubbio che non sia compatibile.
 

Anche se personalmente, come si è rilevato fino alla noia, crediamo che le cose – in un sistema così pesantemente inciso dalla l. 124/2017 – stiano ben diversamente da quanto affermato dal CdS nel suo parere del 3 gennaio, qualche ostacolo potrebbe tuttavia esservi frapposto con riguardo proprio all’incarico di amministratore che Suo marito assolve attualmente all’interno di una società di capitali e che evidentemente intenderebbe continuare ad assolvere.
La Commissione Speciale ha infatti esteso – discutibilmente, come detto – anche al lavoro autonomo la figura [“rapporto di lavoro pubblico o privato”] indicata sub c) dell’art. 8, ritenendo che siano incompatibili con l’assunzione della veste di socio [anche se di mero capitale] in una società titolare di farmacia anche quelle attività che, seppure svolte senza i “caratteri essenziali” della “continuità” che ineriscono ai rapporti di lavoro subordinato, vengano comunque effettuate “con una regolarità tale da risultare assorbenti”.
Sono peraltro affermazioni e connotazioni dettate in termini abbastanza generici da poter essere spesso superate, soprattutto in un’ottica di sano pragmatismo, senza incontrare particolarissime difficoltà neppure presso le Asl [e/o i notai…], perché va da sé, per restare nel caso proposto, che quella dell’amministratore di una società – a meno che non si tratti dell’amministratore delegato o del presidente con funzioni operative di una spa o di una srl di grandi dimensioni, e/o che l’incarico sia remunerato ai livelli di un moderno top manager – non è generalmente un’attività che implichi lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo effettuate “con una regolarità tale da risultare assorbenti”.
Del resto, sono parecchie le figure che – interpretando le parole del CdS seguendone puntigliosamente la lettera e soprattutto la ratio, se vogliamo considerarla tale – finirebbero per rivelarsi incompatibili con lo status di socio.
Ritenere interdetti, cioè, tutti i “rapporti lavorativi con altri soggetti che, a causa del loro carattere continuativo e assorbente, risultino impeditivi del regolare svolgimento della prestazione in favore della società” [di una società titolare di farmacia, ovviamente], assumendo quindi – per qualche via oscura e misteriosa – che qualunque persona fisica o società di persone o società di capitali, che intenda partecipare a una società di persone o di capitali titolare di una o più farmacie, debba sin dall’origine possedere, e poi conservare per tutto il tempo in cui durerà la partecipazione, una fantomatica idoneità e/o disponibilità a un “regolare svolgimento della prestazione in favore della società”, vorrebbe dire svuotare la prima Legge Concorrenza di buona parte della sua portata (ultra)riformistica.
Più che il giudice amministrativo, in definitiva, a un improbabile risultato del genere – che postula in astratto, si badi bene, prestazioni lavorative(?) da parte di tutti i soci(!), dunque anche di Amazon(!) ove ritenesse davvero di investire nel settore – potrebbe semmai giungere, almeno per una volta, soltanto il legislatore che però, specie nell’attuale regime diarchico, non pensiamo possa averne la minima intenzione…

(gustavo bacigalupo)

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