Se il titolare di farmacia e/o parafarmacia consegue per concorso un posto da dirigente pubblico

Desidererei alcune delucidazioni circa le incompatibilità esistenti attualmente fra la titolarità di una farmacia o parafarmacia e il ruolo di farmacista dirigente e in particolare se egli possa eventualmente partecipare ad un concorso pubblico in una ASL o in un ospedale e, nel caso risultasse idoneo e vincitore, come dovrebbe comportarsi e cosa dovrebbe in pratica fare con le sue aziende, se volesse accettare il nuovo lavoro.

 

Il titolare di una farmacia e/o di una parafarmacia – non c’è dubbio – può liberamente partecipare al concorso per un posto nell’organico [come dirigente o altro, non fa differenza] di una Asl o di un Ospedale.

Senonché, quanto al titolare in forma individuale di una farmacia, laddove egli risulti [oltre che idoneo, anche] vincitore e dunque assegnatario di uno dei posti a concorso, l’accettazione del rapporto – proprio perché pubblico – sarebbe certamente incompatibile, ai sensi dell’art. 13 della l. 475/68, con la conservazione del diritto di esercizio della farmacia.

In tale eventualità, quindi, l’esercizio dovrebbe essere previamente ceduto a terzi ma – attenzione – non conferito in società, perché attualmente il rapporto di lavoro pubblico [al pari, in questo caso, di quello privato] è incompatibile, ex art. 8, lett. b), l. 362/91, con la partecipazione a una società titolare di farmacia.

Diverso è il discorso per il titolare individuale di una parafarmacia, perché qui l’art. 13 non è evidentemente applicabile, come del resto non sarebbe applicabile neppure l’art. 8 nell’ipotesi in cui la parafarmacia fosse conferita in una società (di persone o di capitali).

E però, la sola eventualità nel concreto perseguibile sembra esattamente quest’ultima, quindi il conferimento della parafarmacia in società, dato che la disciplina dei detti rapporti di lavoro pubblico – per quanto ci risulta – dovrebbe interdire l’esercizio di un’attività commerciale in nome proprio e anche, nell’ipotetica società, lo svolgimento dell’incarico di amministratore [oltreche, per intuibili ragioni, l’assunzione della veste di responsabile della parafarmacia].

Perciò, in sostanza, o la parafarmacia viene venduta/dismessa, oppure va conferita in società, ma con le accortezze appena indicate.

Può darsi tuttavia, per concludere, che Lei sia titolare individuale di una farmacia e al tempo stesso di una parafarmacia: in tal caso sarà necessario – ove consegua uno di quei posti di lavoro pubblico e sempreché questa sia per Lei un’opzione veramente da prediligere – cedere a terzi la farmacia [a titolo oneroso o gratuito] e conservare di fatto la parafarmacia conferendola in società.

Ma questo forse non è uno scenario a Lei pienamente gradito e quindi non è da escludere che Lei finisca per rinunciare a partecipare al concorso.
(gustavo bacigalupo)

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