
Se il titolare individuale è gravemente infermo
Ho un dubbio circa la sostituzione temporanea del titolare di una farmacia (ditta individuale) per infermità; in particolare, vorremmo sapere se la sostituzione potrà consistere nell’assegnazione ad altro farmacista sia della conduzione professionale che della conduzione economica della farmacia perché in tal caso probabilmente il titolare non rischierebbe coinvolgimenti. Inoltre, e questo è l’aspetto per noi più delicato, se l’infermità fosse talmente importante da determinare l’interdizione del titolare, è possibile che egli rischi la perdita della farmacia per decadenza?
In questa vicenda, che sembra proposta da una Asl, le soluzioni sono due. La prima, illustrata sostanzialmente anche nel quesito, consiste nell’affidamento della conduzione professionale dell’esercizio ad altro farmacista [che ne assumerà pertanto la direzione responsabile] e con essa anche della conduzione economica, come prevede l’art. 11 della l. 475/68, nel testo sostituito dall’art. 11 della l. 362/91. In questa evenienza, la sostituzione del titolare può protrarsi per non oltre cinque anni consecutivi ovvero per non oltre sei anni [non consecutivi, e tenendo comunque presente che “due periodi di sostituzione temporanea … non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore a un mese”] nel corso di un decennio. Sempre in tale ipotesi, la partita iva del titolare viene “sospesa” [al pari del suo status di imprenditore] e l’attività d’impresa svolta dal sostituto con una propria partita iva, che dunque ne risponderà sotto tutti i profili (civilistico, fiscale, amministrativo, ecc.) in via esclusiva, sottraendo così il titolare a qualunque rischio riconducibile anche indirettamente all’esercizio della farmacia. Qualche problema pratico potrebbe tuttavia sorgere riguardo alla spedizione delle ricette SSN e al loro pagamento, dato che – non configurandosi nella fattispecie un trasferimento della titolarità della farmacia – il sostituto potrebbe nel concreto essere costretto [troppo spesso, infatti, la burocrazia non riesce a uscire da certi suoi schemi talora… secolari] a “timbrarle” con gli estremi del titolare, il quale di conseguenza vedrà accreditati sul suo conto corrente bancario i relativi importi, che dovrà evidentemente poi trasferire al sostituto avendo magari cura di farne risultare le ragioni nella causale del versamento. E’ una criticità quest’ultima che potrebbe però essere superata con il rilascio al sostituto da parte del titolare di una procura speciale all’incasso dei crediti SSN [la classica procura “in rem propriam”, cioè rilasciata anche nell’interesse del procuratore], anche per evitare fastidi derivanti sotto il profilo tributario dalla diversità dei soggetti in gioco, l’uno che incassa formalmente una somma e l’altro che la dichiara fiscalmente. Nel contratto, di affitto o di comodato, che disciplinerà la sostituzione nella conduzione professionale ed economica della farmacia potrà essere previsto [anche ove si tratti di comodato che infatti si presume gratuito ma può naturalmente essere anche oneroso] un canone a favore del titolare, ferma peraltro l’opportunità anche per ragioni di praticità che il sostituto – specie quando la sostituzione sia destinata [come sembra essere questo il caso] a protrarsi nel tempo – rilevi a titolo oneroso, a fronte perciò di regolare fattura, l’intero ammontare delle merci giacenti in farmacia al momento del subentro e che si effettui l’operazione inversa in caso di riassunzione della gestione economica da parte del titolare. L’altra soluzione inerisce invece alla circostanza che l’attuale infermità mentale del titolare – chiamato, come è ineludibile, a porre in essere personalmente le varie operazioni che caratterizzano l’intera vicenda [l’istanza alla Asl, l’affidamento su base contrattuale della conduzione professionale ed economica, ecc.] – non sia in grado per tali sue condizioni di assolverle adeguatamente. E’ un’eventualità che, senza girarci molto intorno, costringerebbe ad adire il Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno, osservando le disposizioni degli artt. 404-413 del cod. civ. Questa figura potrà/dovrà a sua volta individuare e nominare – qui non c’é dubbio – il direttore responsabile della farmacia e valutare anche se gestirla economicamente [rispondendone in tal caso al giudice], oppure, sempre con l’autorizzazione del magistrato, affidare al sostituto anche la gestione commerciale dell’esercizio, con le conseguenze cui si è appena fatto cenno. Da ultimo, il titolare rischia la decadenza? La risposta può essere affermativa, prescindendo dall’ipotesi di superamento dei limiti di durata di cui si è detto, soltanto nell’eventualità [più che altro teorica] in cui il titolare – non in grado di assolvere autonomamente le formalità che abbiamo ricordato e in assenza di una figura che possa legittimamente e pienamente rappresentarlo – non provveda alla propria sostituzione nella conduzione professionale, nonostante le pressioni che verosimilmente riceverebbe proprio dall’autorità di vigilanza [la quale può del resto anche ignorare gli aspetti riguardanti la conduzione economica, ma non sicuramente quelli relativi alla responsabilità professionale dell’esercizio]. E però l’infermità del titolare – in quanto tale – non può metterne in pericolo il diritto di esercizio, almeno per l’intera durata del periodo di 5 o 6 anni.
(gustavo bacigalupo)