
Se la farmacia aderisce a un circuito per la consegna a domicilio di alcuni beni…
Vorrei aderire come farmacia ad un circuito di consegna di spesa a domicilio organizzato nella mia città da una ditta che collabora principalmente con un supermercato della mia zona. La collaborazione avverrebbe nei seguenti termini:
– la ditta provvederà all’inserimento, con spese a carico della farmacia, nel proprio sito internet dei prodotti (dai quali sono esclusi i farmaci) di cui la farmacia stabilirà i prezzi e gli eventuali sconti;
– la ditta girerà alla farmacia gli eventuali ordini ricevuti tramite il sito che verranno allestiti, scontrinati e portati dalla farmacia alla ditta che li incorporerà negli ordini degli altri fornitori e li conferirà al corriere per la consegna a domicilio con pagamento immediato
Chiedo se ci sono limiti e divieti legislativi, se per alcune classi di dispositivi medici ci sia una particolare legislazione che ne limiti tale tipo di vendita e se, in un secondo tempo, si possa creare un link che colleghi il sito gestito dalla ditta a quello della farmacia per la consegna a domicilio dei medicinali direttamente da parte della farmacia, che ovviamente dovrà sottostare a tutte le regole del caso.
Se, come emerge dal quesito, sarà il cliente finale il destinatario del prodotto (parafarmaco) a pagare la farmacia per il tramite della ditta che procederà alla consegna a domicilio, non sembra vi siano seri ostacoli al recapito domiciliare.
Non dovrebbero esserci limitazioni neppure per la vendita dei dispositivi medici, se non per gli occhiali, in quanto – come noto – possono essere ceduti dalla farmacia solo quelli premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia (D.M. 23 luglio 1998). Ove invece a pagare la farmacia sarà quella che Lei definisce “la ditta”, è necessario previamente – può apparire eccessivo, ma in realtà è così – comunicare al Registro delle Imprese l’esercizio di un’attività all’ingrosso, in quanto è “la ditta” ad acquistare e successivamente a rivendere gli stessi prodotti. Anche il successivo collegamento tra il sito della “ditta” e quello della farmacia in
modo che l’utente possa accedere (in)direttamente a quest’ultimo non pone alcun problema.
…E in particolare di occhiali premontati
Vi ringrazio molto per la rapida risposta ma vorrei capire meglio quale limitazione ci potrebbe essere per gli occhiali dato che quelli da voi citati sono proprio gli occhiali che vendo in farmacia e quindi posso farne anche la consegna a domicilio?
Esattamente.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’articolo unico, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, “la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”. Pertanto alle farmacie è consentita la sola vendita di “…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…”, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e seguenti). Infine, anche nel caso in cui la Sua farmacia abbia allestito al proprio interno un “corner” di ottica “ingaggiando” un ottico professionista come responsabile dello stesso, crediamo resterebbe parimenti esclusa la vendita tramite internet di occhiali diversi da quelli premontati, dato che la loro cessione richiede, per l’appunto, l’assistenza diretta del professionista e quindi in definitiva l’accesso in sede del cliente. Può darsi che, tenuto conto dei venti pro concorrenziali che spirano incessantemente, tutto – occhiali, o non occhiali, premontati o meno – diventi da un momento all’altro vendibile anche online, e sempre dovendo adeguatamente guardarsi dal rischio che questa sia o possa essere anche la sorte del farmaco etico (come in Olanda e in Germania, ad esempio). Insomma, le normative sono ormai fluide, e quasi liquide, e quindi di immutabile c’è davvero ben poco.
Ma per il momento le cose ci sembra che stiano come Le abbiamo detto in questa duplice risposta.
(stefano civitareale)