Se uno dei coassegnatari è attualmente un coltivatore diretto

Sono un farmacista vincitore con due colleghi nel concorso straordinario e vorrei sapere se esistono per me incompatibilità essendo io un coltivatore diretto.

Al quesito dovrebbe essere data senz’altro risposta negativa, perché l’attività del coltivatore diretto non parrebbe rientrare – almeno di per sé – tra quelle incompatibili previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, come modificati dalla l. 124/2017 (Legge Concorrenza).

Tali disposizioni, infatti, configurano l’incompatibilità della posizione di socio di una società titolare di farmacia con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, con l’esercizio della professione medica [art. 7 della l. n. 326/91], con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia [art. 8 lett. b)] e infine con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” [art. 8 lett. c)].

Come si vede, quindi, il coltivatore diretto come tale sembra estraneo alle previsioni della legge, ma [forse però anche Lei lo avrà rilevato] il Consiglio di Stato ha interpretato l’ultima figura di incompatibilità appena citata (qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) in senso straordinariamente estensivo, anche se poco condivisibile, perché vi rientrerebbe – secondo il noto parere del Commissione Speciale del 3.01.2018 – qualunque attività lavorativa svolta con carattere di prevalenza e continuità, e perciò con professionalità [e tale conclusione, aggiunge il CdS… peggiorando però le cose, “per la sua prospettiva strettamente sostanziale, evita anche di dover affrontare i dubbi interpretativi che insorgerebbero altrimenti nella qualificazione di forme di lavoro di natura ibrida (es. parasubordinazione)” sic!].

È vero che il coltivatore diretto spesso non svolge l’attività con il necessario carattere della prevalenza [rispetto alle altre sue occupazioni], ma indubitabilmente – nelle e tra le incertezze serpeggianti all’interno delle Asl grazie anche al deludente parere del CdS – il rischio che taluna di esse possa ravvisare (anche) in questo caso profili di incompatibilità almeno in astratto sussiste.

Evidentemente, però, non è proprio scontato – ecco il punto – che i funzionari delle Asl possano giungere nel concreto a un tale grado di approfondimento [che per di più non è neppure loro richiesto…] delle numerose fattispecie border line che la pratica può presentare (e questa probabilmente ne costituirebbe un esempio) fino al punto di concludere per l’incompatibilità.

Certo, proprio sul versante delle Asl ne stiamo vedendo un po’ di tutti i colori, perché le perplessità che su questo tema stanno attanagliando parecchi uffici pubblici – chiamati incolpevolmente ad affrontare e tentare di risolvere problemi forse più grandi di loro – finiscono per “impantanare” vicende che magari possono invece essere agevoli da risolvere, specie se le Asl e/o i Comuni si rendono conto che il loro controllo [come d’altronde anche quello dei notai chiamati a rogare atti costitutivi/statuti di società titolari di farmacia o semplicemente modificativi delle relative compagini sociali] deve arrestarsi all’acquisizione di “autocertificazioni” dei soci circa l’insussistenza a loro carico di una o più delle ricordate condizioni di incompatibilità, senza pretendere di ripercorrere per ognuno di essi la strada che li ha condotti fin là.

Ma, almeno per quanto La riguarda, crediamo che Lei possa continuare a svolgere l’attività di coltivatore diretto senza rinunciare all’ambizione pienamente legittima di conseguire la titolarità della farmacia unitamente ai suoi compagni di ventura, anche perché forse preoccupazioni come queste – quando l’intera questione sarà stata ridotta finalmente all’osso, come meriterebbe – potranno presto rivelarsi soltanto un ricordo.

(gustavo bacigalupo)

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