Sicurezza alimentare. Federfarma: gli obblighi per i farmacisti

Una circolare di Federfarma ha chiarito alcuni punti relativi alla legislazione alimentare. In particolare, sulle sanzioni contenute nel decreto legislativo del 15 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2018. “Con il Regolamento europeo 1169/2011 – si legge nella nota – sono state modificate le disposizioni che disciplinano l’etichettatura degli alimenti, al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati. Inoltre ,la norma impone che siano presenti sull’imballaggio o su un etichetta la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in uno specifico allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il Paese d’origine o il luogo di provenienza; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale”. La Federazione rammenta anche che “nel caso in cui le referenze alimentari preimballate siano messe in vendita, da parte del titolare di farmacia, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligatorio, rendere disponibili le informazioni sopra riportate prima della conclusione dell’acquisto. La violazione di tali adempimenti prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro”. “Lotto e scadenza, sono altri controlli a carico delle farmacie: il primo deve essere facilmente visibile chiaramente leggibile e indelebile, oltre che preceduto dalla lettera ‘L’. L’omissione dell’indicazione del lotto comporta l’applicazione a carico del produttore, del confezionatore o del primo venditore stabilito dell’Unione Europea, di una sanzione da 3.000 a 24.000 euro. L’indicazione del lotto con modalità diverse da quelle indicate comporta l’applicazione a carico dell’operatore del settore alimentare di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro”, sottolinea il sindacato dei titolari. “Le farmacie sono tenute anche a verificare la data di scadenza dei prodotti alimentari posti in vendita in quanto, la cessione o l’esposizione per la vendita di un prodotto alimentare oltre la data di scadenza, prevede una sanzione pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro. Nel caso di vendite on line, è obbligatorio rendere disponibili le informazioni dettate dal regolamento (con la sola eccezione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione) prima della conclusione dell’acquisto, sul supporto della vendita a distanza o con qualunque altro mezzo adeguato, chiaramente individuato dal farmacista. La violazione di tali adempimenti prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro”, conclude la circolare.

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