Sinasfa: precisazioni sull’applicazione di alcune norme previste dal nuovo CCNL delle farmacie private

Sinasfa ha pubblicato un documento riguardante alcune precisazioni sull’applicazione di alcune norme previste dal nuovo CCNL delle farmacie private.

“A distanza di oltre un anno dal rinnovo del CCNL delle farmacie private riscontriamo ancora dubbi da parte dei colleghi sull’applicazione di alcune norme, viste le tante richieste di chiarimenti pervenute al sindacato da parte dei nostri iscritti, abbiamo ritenuto utile fare queste precisazioni”, si legge nel documento.

“Dal 2009 ad oggi per i farmacisti ci sono stati molti cambiamenti – chiarisce il sindacato dei farmacisti nono titolari -, i più rilevanti sono fondamentalmente l’introduzione della Farmacia dei Servizi e la liberalizzazione degli orari di lavoro. Mentre per i “Servizi” troviamo l’introduzione del livello Q2, il nuovo contratto non fa alcun cenno a come debbano essere remunerati i festivi di apertura decisi dalla farmacia e non da turni dell’Ordine”.

Sinasfa, ricorda ai colleghi che “i dipendenti di farmacia privata, che fanno riferimento al contratto Federfarma, sono tenuti a prestare il proprio servizio di domenica solo quando la farmacia è aperta per disposizioni dell’autorità sanitaria, cioè quando è di turno, mentre nulla è scritto nel nuovo CCNL per quanto riguarda le domeniche cosiddette commerciali, quelle cioè in cui l’apertura è decisa dal titolare, al di fuori del turno obbligatorio”.

“Non essendo stato previsto nulla, se il collaboratore decide volontariamente di dare la propria disponibilità per le domeniche non previste dall’autorità sanitaria, Sinasfa ritiene che nulla vieta di concordare con il titolare una maggiorazione oraria quanto meno del 30% onde evitare che possano essere applicate maggiorazioni irrisorie o compensazioni con altri giorni lavorativi”, conclude il documento.

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