Società di capitali: la deduzione passiva degli interessi passivi
L’art. 1, comma 33, lett. i), della l. 244/2007 ha introdotto – a partire dal 2008 – una nuova disciplina sulla deducibilità fiscale degli interessi pagati dalle società di capitali, srl e spa.
Esattamente, gli interessi passivi che eccedono quelli attivi sono deducibili in misura non superiore al 30% del risultato operativo lordo (ROL) emergente dal bilancio annuale e che è costituito dalla differenza tra ricavi e costi ma con esclusione degli ammortamenti, degli interessi passivi e dei canoni di leasing.
Come al solito, un esempio – ipotizzando naturalmente un bilancio annuale – permetterà forse di capire meglio.
A) Valore della produzione
1. ricavi delle vendite 900.000
5a. contributi in conto esercizio 300
5b. altri ricavi 700
Totale valore della produzione 901.000
B) Costi della produzione
6. acquisto merce 630.00
7. servizi 32.000
8. godimento beni di terzi (affitti) 24.000
9. personale 80.000
10. ammortamenti
11. variazione delle rimanenze 10.000
14. oneri diversi di gestione 12.000
Totale costi della produzione 788.000
MARGINE OPERATIVO LORDO 113.000
Nell’esempio non abbiamo inserito né gli ammortamenti e né i canoni di leasing perché – come già precisato – vanno ambedue esclusi non partecipando alla determinazione del ROL.
Gli interessi passivi, per quanto premesso, sono dunque deducibili in questo caso fino al tetto massimo di 33.900, pari appunto al 30% di 113.000.
Se pertanto gli interessi – a qualsiasi titolo sostenuti e quindi per scoperti di banca, dilazioni ai fornitori, mutui, anticipazione DCR, leasing, ecc. – ammontano complessivamente, poniamo, a 53.900, e quindi sono di importo superiore al precisato tetto di 33.900, l’eccedenza di 20.000 è indeducibile nell’esercizio, ma può essere riportata in avanti senza limiti di tempo, purché sia sempre rispettata [evidentemente con riguardo al ROL dell’anno volta a volta in esame] la “regola” del 30%.
Come si vede, le formulazioni per la determinazione dell’imponibile delle società di capitali sono più stringenti e correttive rispetto alle imprese individuali e alle società di persone, ma godono di una tassazione IRES ridotta a partire dal 2017 del 24% (fino al 2016 era il 27,5%) sul reddito imponibile.
Quanto invece alle ditte individuali e alle società di persone – assoggettate, le une e le altre, non a IRES ma a IRPEF – possono bensì anch’esse beneficiare dell’aliquota del 24% che è infatti l’aliquota dell’IRI [tenendo tuttavia sempre presente che, come più volte abbiamo illustrato, l’IRI si applica solo sugli utili realizzati e non prelevati], ma questo soltanto dal 2018 perché, come sappiamo, l’entrata in vigore dell’IRI, originariamente fissata per il 2017, è in extremis slittata di un anno.
(franco lucidi)