Società titolare di farmacia e società titolare di parafarmacia

[con identità di compagine sociale]

Abbiamo aperto da un anno sotto forma di snc (siamo due soci) una farmacia vinta in un concorso straordinario ma ora abbiamo l’occasione di aprire una parafarmacia in una zona diversa ma non lontana dalla farmacia. Non sappiamo se ancora oggi l’apertura di una parafarmacia sia vietata a una società come la nostra e in caso negativo vorremmo qualche indicazione anche di massima sull’opportunità di intestare la parafarmacia personalmente a uno di noi due oppure a un’altra società e sapere anche, se possibile, qualcosa sulla compatibilità tra direzione della parafarmacia e la quota della farmacia o comunque sull’organizzazione del lavoro all’interno delle due strutture.

Tentando di semplificare la risposta a un quesito che implicherebbe per la verità una disamina più ampia, va ribadito in primo luogo che la titolarità della parafarmacia potrà essere assunta indifferentemente da uno dei due soci in forma individuale, oppure (e meglio, come diremo) da una società di persone o di capitali magari tra loro stessi costituita, e però – come anche voi forse sospettate – non dalla medesima snc cui è stata conferita la titolarità della farmacia.

Allo svolgimento delle due attività e/o all’assunzione della titolarità delle due imprese (farmacia e parafarmacia) da parte di una stessa società è infatti ancor oggi di ostacolo l’esclusività dell’oggetto sociale imposta – a qualunque società titolare di farmacia – dal primo periodo del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91, non modificato dalla legge sulla concorrenza e ritenuto, probabilmente a ragione, espressione di un principio imperativo e come tale non derogabile.

In questo senso, oltre a una nota ministeriale di alcuni anni fa, sono anche le due o tre decisioni di Tar che se ne sono occupate; oltretutto, la più recente – Tar Umbria n. 78 dell’01/02/2018 – è successiva all’entrata in vigore della l. 124/2017, di cui anzi questa sentenza tiene conto chiarendo testualmente che il fondamento di tale “esclusività” sta “nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla saluti”.

Dovrà quindi trattarsi, come accennato, di una seconda società – soluzione generalmente, e ancor più nel vostro caso, preferibile a quella dell’intestazione individuale della parafarmacia ad uno dei soci – diversa dalla prima, pur se con identità di compagine sociale e con una ragione sociale naturalmente diversa.

L’“esclusività”, insomma, vi consiglia/prescrive la scelta diversa di cui si è detto anche se evidentemente é di facile attuazione: la società che comunque costituirete per l’assunzione della titolarità della parafarmacia potrà anche essere di capitali, come d’altra parte voi potreste trasformare in società di capitali anche l’attuale snc titolare di farmacia.

Quanto al “direttore” della parafarmacia, che con maggiore ortodossia chiameremo farmacista responsabile, é una figura non propriamente sovrapponibile a quella del direttore responsabile di una farmacia, ma, attenzione, per lo svolgimento dell’incarico anche il farmacista responsabile potrebbe facilmente essere considerato un soggetto che svolge [o che perlomeno è chiamato in astratto a svolgere] prestazioni “che, sebbene autonome, vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti”, e perciò incompatibile ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 8 della l. 362/91.

Quello appena virgolettato è esattamente il criterio [per noi poco convincente] che nel parere della Commissione speciale del CdS diventa dirimente per la compatibilità o incompatibilità – per una persona fisica che espleti una qualsiasi diversa attività lavorativa – con lo status di socio in una società titolare di farmacia.

Se dunque uno dei soci assume l’incarico nella parafarmacia rischia di incappare – con riguardo appunto alla sua partecipazione alla società titolare di farmacia – nei fulmini di un’Asl che si riveli eccessivamente formalista o straordinariamente rispettosa del Consiglio di Stato, e del resto questo è possibile che si riscontri soprattutto in questi primi mesi dell’anno per le incertezze che stanno derivando dalla giovane età del parere e dalla mancanza anche su questi aspetti di decisioni di giudici amministrativi.

Tenendo infine presente che anche il soggetto, persona fisica o società, titolare di una parafarmacia deve comunicare all’Ordine e all’Asl il nominativo sia del farmacista responsabile che degli altri farmacisti (eventualmente) operanti nell’esercizio, sarà opportuno che voi nella parafarmacia espletiate [ancor meglio se per espressa previsione dello statuto della società che ne è titolare] soltanto prestazioni professionali con carattere di episodicità e che inoltre per quanto detto sia in ogni caso esclusa prudenzialmente l’assunzione da parte di uno di voi della veste formale di farmacista responsabile dell’esercizio.

Questo almeno fino a quando non avremo qualche certezza in più.

(gustavo bacigalupo)

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