Solo due dei tre covincitori lavoreranno in farmacia (…e intendono perciò costituire una sas)
Con due miei colleghi riceveremo in assegnazione una sede da gestire in società. Già da molti anni vivo e lavoro in una provincia diversa da quella in cui apriremo la farmacia, anche se nella stessa regione.Leggendo però la sentenza del Consiglio di Stato e soprattutto le Vs. analisi di commento non credo che esista per me alcuna possibilità di mantenere la mia attuale posizione lavorativa neanche trasformando il mio rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo. Inoltre, ed è il problema per me più importante, non intendendo trasferirmi nel luogo di esercizio della farmacia che ci verrà assegnata, e pur non potendo come credo mantenere l’attuale attività lavorativa, vi chiedo se con i miei due colleghi potremo costituire una sas. Non svolgendo infatti nella società nessuna prestazione, non vorrei rispondere della gestione con i miei beni personali e familiari, e quindi devo necessariamente essere accomandante e i miei due colleghi accomandatari anche perché saranno loro, che abitano nel comune di ubicazione della farmacia, a poter svolgere pienamente tutti i compiti di gestione. Ma la sentenza del Consiglio di Stato ha escluso per i vincitori di concorso la sas? Ed è una sentenza vincolante?
Come abbiamo visto ripetutamente (e anche qualche giorno fa) soffermandoci su un tema che peraltro, come era facile prevedere, si sta ponendo molto frequentemente, in tali vicende il parere del CdS n. 69 del 3/1/2018 (non è perciò una sentenza, il che in un prossimo futuro può anche cambiare qualcosa…) non concede in realtà alcuna chance, almeno per la prima questione che il quesito pone.
Al momento, infatti, Le sarebbe precluso svolgere una qualsiasi attività professionale – di farmacista, ovviamente – in una farmacia diversa da quella oggetto della società che costituirà con i Suoi colleghi; e questo anche nel caso in cui si trattasse di prestazioni svolte senza quel carattere di continuità che il CdS ha ritenuto invece necessario per configurare come incompatibili [ai sensi del comma 1, lett. c, dell’art. 8 della l. 362/91] con lo status di socio le altre attività svolte nel quadro di un rapporto di lavoro pubblico o privato, subordinato o autonomo.
Nella farmacia che vi apprestate ad esercitare, dunque, se saranno soltanto gli altri due vincitori – come sembra essere il vs. programma [che immaginiamo condiviso…] – a prestarvi attività lavorativa, professionale e non, Lei potrà nel frattempo, anche per l’intera durata del triennio di proscrizione, sdraiarsi… al sole delle Maldive o, se lo riterrà opportuno, svolgere qualche prestazione episodica o occasionale non inerente alla società o alla farmacia sociale, purché non nell’ambito di altre farmacie. Qualche Autore e alcune Asl la pensano in altro modo, ma personalmente non crediamo – come abbiamo già tentato di spiegare – che la “gestione associata… su base paritaria” [prescritta dal comma 7 dell’art. 11 del decreto Crescitalia], implichi un obbligo ineludibile per tutti i covincitori di svolgere incarichi o prestazioni nella o per la società e/o la farmacia sociale, potendo lo statuto sociale prevedere diversamente e oggi, come noto, perfino l’affidamento a un farmacista idoneo estraneo alla compagine sociale della direzione responsabile dell’esercizio [e qui parrebbe d’accordo anche il CdS, che ha d’altronde espresso un parere negativo solo con riguardo alla partecipazione di “estranei” al capitale sociale per l’intero triennio]. Questo è comunque un problema, pur se ormai circoscritto a una durata di soli tre anni, sul quale potremo riscontrare opinioni diverse anche in giurisprudenza. Con tali notazioni, però, ci pare di aver risposto nella sostanza anche all’altro quesito, riguardante la forma della società che vi apprestate a costituire e che nel vs. caso – visto il “più ragionevole” orientamento che ha assunto la Regione competente – assumerà anche la titolarità della farmacia. Ma non è vero, come il quesito paventa, che il CdS abbia negato legittimità alla sas, avendo semplicemente delineato una singolare e sorprendente – anche perché giuridicamente… inutile – “preferenza” per la snc, così come per la srl rispetto alla spa. Infatti, e proprio questo è il punto, la Commissione Speciale ha fatto precedere l’indicazione delle sue “preferenze” dall’affermazione – in termini lapidari che non lasciano però spazio all’interpretazione – del principio della “libera scelta” della forma sociale da parte delle compagini vincitrici, e pertanto Asl e Comuni devono rispettare le loro “scelte” sia quando la sas sia stata magari da tempo riconosciuta titolare e naturalmente anche quando, come qui, stia per essere costituita. Infine, come osservato altre volte, questo parere della Commissione Speciale del CdS non è vincolante né per i notai, né per le Asl/Comuni/Regioni, ed è parzialmente vincolante solo per il Ministero della Salute che lo ha richiesto, il quale infatti potrà anch’esso discostarsene ma soltanto motivatamente (quel che purtroppo si sta guardando bene dal fare…).
(gustavo bacigalupo)