Sostanze dopanti. Il cannabidiolo escluso dalla lista

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2019 è stato pubblicato il decreto 11 giugno 2019, in vigore dal 20 settembre, recante la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La lista, che recepisce l’elenco elaborato dall’Agenzia Mondiale Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2019, è così composta:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Tra le novità introdotte dal suddetto decreto, ci sono l’esclusione del Cannabidiolo dalle sostanze dopanti e l’inserimento di alcune sostanze nella classe S2, quali: follitropina gamma; daprodustat (GSK12788663); macimorelina (vedi mimetici della grelina); vadadustat (AKB-6548).

Ancora, per la classe S4 androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione); 2-androstenolo (5alfa-androst-2-en17-olo); 3-androstenolo (5alfa- androst-3-en-17-olo); 3 -androstenone (5 alfa-andro st-3 -en-17-one); antagonisti funzionali dell’activina come i recettori IIB dell’activina defettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell’activina di tipo IIB (ad es. bimagrumab); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab); anticorpi neutralizzanti l’activina A; SR9009 (vedi attivatori della proteinchinasi AMP-attivata); proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina).

A seguito delle novità introdotte dalla nuova norma, la Fofi ricorda che in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28.2.2019, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping”.

Inoltre, i farmacisti non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.

Infine, il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

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