Tar Emilia Romagna. Autorizzazione pro indiviso per i vincitori in forma associata del concorso straordinario

Il Tar Emilia Romagna, Sede di Bologna, con le sentenze n. 657/2018 e n. 659/2018, ha confermato la scelta della Regione di concedere l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia “pro indiviso” in caso di vittoria al concorso straordinario in forma associata e di prevedere il divieto, per ognuno degli associati, di cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione e/o di essere titolare, per intero o pro quota, di altre autorizzazioni. Secondo il tribunale amministrativo, il criterio scelto dalla Regione, risulta rispettoso della natura straordinaria della procedura concorsuale e in particolare della possibilità riconosciuta ai candidati di cumulare i propri titoli aumentando così le possibilità di vittoria. I giudici si sono espressi a seguito di due ricorsi promossi da alcuni farmacisti ritenutisi illegittimamente lesi dalle suddette previsioni e, più in particolare, dall’impossibilità di ottenere un’autorizzazione in favore della società tra essi costituita. La scelta della Regione Emilia Romagna, inoltre, secondo il Tar, non comporta alcuna violazione dell’art. 7 l. n. 362/1991 e dell’attività di impresa in ambito farmaceutico, atteso che tali disposizioni attengono ai profili di gestione della farmacia da parte di società e non, invece, agli aspetti connessi all’autorizzazione all’apertura della farmacia stessa, la quale è e resta personale. Semplicemente, rilasciata pro-quota ai candidati associati vincitori del concorso.

 

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