
Tar Sicilia: la misura urgente della assegnazione provvisoria di farmacia può essere applicata
Il Tar Sicilia, sez. staccata di Catania, con sentenza n. 2109 del 7 novembre 2018, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento dell’assessorato Regionale della Salute del 12.10.2015 con cui veniva respinta l’istanza di annullamento in autotutela di un atto, emesso nel 2012, con il quale era stata assegnata ad una farmacista in via provvisoria, ai sensi dell’art. 129 del R.D. 1265/1934, la gestione dell’unica farmacia esistente nel Comune di Pettineo, in conseguenza della rinuncia alla titolarità fatta dal precedente gestore e della connessa necessità di assicurare nel territorio comunale l’assistenza farmaceutica alla popolazione residente.
“Il nominativo della farmacista – si legge nella sentenza – è stato individuato per scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 914 del 13 maggio 2009, stilata al fine di conferire la titolarità di tre specifiche sedi farmaceutiche (diverse da quelle di Pettineo, site a Milazzo, Motta D’Affermo e Roccafiorita), in cui la stessa professionista risultava collocata tra gli idonei. La farmacista, dopo l’insediamento, ha chiesto all’Assessorato Regionale Salute che la propria assegnazione venisse trasformata in definitiva titolarità della farmacia; successivamente, nell’anno 2013, ha chiesto che tale sede farmaceutica vacante venisse stralciata dall’elenco delle sedi disponibili messe a concorso col bando straordinario del 2012 finalizzato alla copertura delle nuove farmacie istituite a seguito della nuova normativa disciplinante il rapporto farmacie/abitanti”.
Infine, ricordano i giudici, “nell’anno 2015 la professionista ha presentato un’ulteriore istanza all’Assessorato per chiedere il ritiro in autotutela dell’originario decreto n. 1665 del 24.08.2012, ritenendo illegittima l’assegnazione della farmacia effettuata in proprio favore col carattere della provvisorietà e temporaneità”.
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso della farmacista precisando che l’art. 129 del R.D. 1265/1934 “contempla una varietà di casi di mancanza del servizio farmaceutico: la ‘sospensione’, avente per definizione natura temporanea, o la ‘interruzione’, caratterizzata da una tendenziale stabilità, aggiungendo che tali eventi che incidono sulla continuità del servizio possono trarre origine da qualsiasi causa”.
Inoltre, “allorquando si verificano tali presupposti – precisano i giudici – il legislatore ha demandato al prefetto il potere di adottare una soluzione non predeterminata, caratterizzata però dalla contingibilità e dall’urgenza…”.
Infine la sentenza puntualizza che “la misura urgente della gestione provvisoria di farmacia ex art. 129, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, sebbene letteralmente prevista solo per il caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, può essere applicata, stante l’identità di ratio, anche quando la farmacia, anche se rurale, pur esistente sulla carta, non sia mai stata aperta o sia stata inutilmente messa a concorso.”