Una nuova sentenza conferma la legittimità della doppia contribuzione per i farmacisti

La sentenza del Tribunale di Genova, emessa lo scorso 25 luglio, ha ribadito quanto già espresso dal Tribunale di Torino ad aprile del 2023, ovvero l’obbligo della doppia contribuzione (INPS ed ENPAF) per i farmacisti iscritti all’albo.
Un onere dal quale non si può prescindere e che si concretizza con l’iscrizione all’albo dei farmacisti.

Un criterio percepito come un abuso, una coercizione , dai farmacisti “NO ENPAF”, che hanno presentato ricorso in questo caso al tribunale del capoluogo ligure.
Nello specifico i ricorrenti non ritengono legittima la contribuzione pari al 3% per gli occupati, e del 1% per i disoccupati.

“Una sentenza – dichiara il presidente dell’ENPAF Emilio Croce– che richiamando le precedenti pronunce della Corte Costituzionale, ha ritenuto che la doppia contribuzione trovi la propria legittima giustificazione nel rafforzamento della tutela previdenziale.
Anche la Commissione europea, continua il presidente dell’Ente previdenziale dei farmacisti, a fronte di un’interrogazione in materia di doppia contribuzione obbligatoria per i farmacisti dipendenti italiani, ha precisato che il doppio obbligo contributivo non è in contrasto con il diritto della UE”.

Tra le attività che svolge ENPAF si segnalano l’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai propri iscritti, assistenza sanitaria integrativa, trattamenti in materia assistenziale e sussidi di assistenza al reddito.
Il lavoratore dipendente, inoltre, ha la possibilità di ricevere un trattamento pensionistico ulteriore rispetto a quello dell’INPS, qualora versi la contribuzione di natura previdenziale.

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