Vendita di una farmacia e immediato acquisto di un’altra

Sono una farmacista titolare che vorrebbe vendere la propria farmacia per poi riacquistarne subito dopo un’altra. Chiedo al riguardo se la tassazione della plusvalenza relativa alla vendita della farmacia sia recuperabile col nuovo acquisto, cioè in pratica se con la nuova acquisizione io abbia la possibilità di non versare le tasse altrimenti dovute con la sola vendita. Vi ringrazio.

Secondo la normativa vigente (art. 86 T.U.I.R.), la cessione dell’unica azienda operata dall’imprenditore individuale – dal tenore letterale del quesito sembra infatti di capire che sia questa la vicenda – è suscettibile di produrre nella gran parte dei casi una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette, che potrebbe essere assoggettata – a condizione che l’azienda sia posseduta dal almeno 5 anni – a tassazione separata (art. 17 T.U.I.R.).
Questo però se naturalmente tale regime si rivela nel caso concreto più conveniente [come spesso è] rispetto a quello ordinario, che invece prevede l’inclusione della plusvalenza nel reddito d’impresa con il conseguente assoggettamento a imposta nella dichiarazione dei redditi secondo la “curva” delle aliquote Irpef corrispondente al proprio reddito complessivo.
In alternativa – purché l’azienda sia posseduta (stavolta) da almeno tre anni (art. 86 T.U.I.R.) – c’è la possibilità di “spalmare” la plusvalenza e la relativa tassazione (ordinaria) in un massimo di cinque quote annuali di importo costante a partire dall’esercizio di realizzo, ma è una facoltà condizionata, s’intende, alla sopravvivenza dell’impresa almeno per lo stesso periodo di differimento.
Peraltro questa circostanza – questo può essere il vero problema – deve normalmente essere esclusa in caso di cessione dell’unica impresa, a meno che … l’acquisto della nuova farmacia non si manifesti così temporalmente ravvicinato, e così funzionalmente collegato rispetto alla vendita della vecchia, da far ritenere ragionevolmente (anche agli occhi del Fisco…) che non si tratti di cessazione dell’attività ma semplicemente di sospensione in vista di una radicale ristrutturazione attuata proprio mediante l’acquisto di un nuovo esercizio.
Certo, non si può affatto escludere a priori la possibilità di contestazioni in caso di verifiche fiscali, e dunque un’ipotesi del genere presenta ineludibilmente qualche profilo di rischio.
D’altro canto, l’acquisto della nuova farmacia non determina – almeno ai fini dell’imposizione diretta – alcun onere fiscale; anzi, presumibilmente, dà diritto all’iscrizione in bilancio dell’avviamento corrisposto in relazione all’acquisto stesso, nonché alla deducibilità fiscale delle relative quote [attualmente nella misura massima di 1/18 l’anno: art. 103 T.U.I.R.], deducibilità che si contrapporrebbe, come è facile comprendere, alla plusvalenza imponibile mitigando o elidendo il carico tributario complessivo.

(franco lucidi)

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